Inammissibile ricorso parte civile per motivi di merito dissimulati (Cass. pen. Sez. 2 n. 2226 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la sentenza di appello deducendo una “carenza di motivazione”, categoria non prevista dall’ordinamento. I vizi motivazionali sindacabili in sede di legittimità sono solo la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità del discorso giustificativo. Il vizio di motivazione deve essere dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e non può essere surrettiziamente ricondotto alla violazione di legge di cui alla lett. b) della medesima norma, atteso che la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non integra una censura ammissibile per censurare l’omessa od erronea applicazione dei canoni di valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile anche quando il motivo, oltre a non essere consentito, sia aspecifico, non confrontandosi con il nucleo centrale della decisione impugnata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma aveva ribaltato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che aveva condannato l’imputato per il reato di tentata estorsione ai danni della persona offesa, costituitasi parte civile. Il giudice di secondo grado aveva assolto l’imputato ritenendo insufficiente la prova a sostegno della condanna. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, nonché l’erronea applicazione dei canoni di valutazione dell’attendibilità estrinseca della stessa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Il ricorso, pur citando l’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., invocava una categoria inesistente, quella della “carenza di motivazione”, che allude a un terzo giudizio sul merito non consentito alla Suprema Corte. I giudici di legittimità hanno ribadito che l’unica valutazione consentita sul discorso giustificativo della sentenza attiene alla sua mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità, intesa quale frattura tra la motivazione e la logica comune, percepibile ictu oculi.

La Corte ha inoltre chiarito che non è consentito censurare la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per contestare l’omessa od erronea applicazione dei canoni di valutazione delle prove, in quanto i limiti di ammissibilità delle doglianze motivazionali, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati facendo ricorso alle ipotesi previste da altre lettere della stessa norma. La puntuale indicazione della lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ivi inclusa la pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541 del 2020.

Nel caso di specie, la critica della parte civile non si confrontava con il nucleo centrale della decisione d’appello: la Corte territoriale aveva infatti escluso la sussistenza della minaccia estorsiva, evidenziando che, pur in presenza di un alterco, non vi era alcun riscontro del contenuto della discussione. Da tale premessa, il giudice di secondo grado aveva tratto la logica conseguenza dell’insufficienza della prova e della conseguente assoluzione, considerato il rischio di inquinamento della testimonianza della persona offesa, portatrice di un interesse diretto all’esito della vertenza.

Il motivo, oltre che non consentito, è risultato anche generico, perché privo dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non assolvendo alla funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. All’inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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