Inammissibile il ricorso del PM che ignora la seconda ratio del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 30223 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione del pubblico ministero che, avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, censuri una sola delle rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato, senza confrontarsi con quella autonoma e sufficiente a sorreggerlo. La motivazione del giudice della cautela che, in presenza di elementi positivi sopravvenuti e del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, rivaluti il disvalore del fatto e applichi un regime cautelare attenuato, in ossequio ai criteri di proporzionalità e adeguatezza, non è censurabile per vizio logico ove il ricorrente ometta di considerarne l’autonoma portata giustificativa.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania propone ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, in sede di appello, aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per il delitto di tentata estorsione pluriaggravata.

Il pubblico ministero deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, assumendo che il tribunale abbia fondato la sostituzione su un presupposto erroneo: la ritenuta eliminazione totale dell’aggravante mafiosa, mentre il giudice dell’udienza preliminare, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, l’avrebbe esclusa solo quanto alla finalità agevolatrice, permanendo l’utilizzo del metodo mafioso. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché basato su motivi generici. Il pubblico ministero, infatti, non tiene conto delle due rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato e prende in considerazione soltanto quella relativa all’eliminazione dell’aggravante mafiosa, che assume travisata.

Sul punto la Corte rileva, in disparte ogni considerazione circa il difetto di autosufficienza del ricorso, che la sentenza del giudice dell’udienza preliminare — indicata tra gli allegati ma non rinvenuta nel fascicolo — non consente di verificare se il tribunale sia incorso in un reale travisamento oppure abbia correttamente valutato il dato dell’eliminazione totale dell’aggravante.

In ogni caso, il ricorrente omette di considerare che l’ordinanza impugnata ha motivato la sostituzione della misura anche su un’ulteriore ratio decidendi: la sussistenza di elementi positivi sopravvenuti che, in sentenza, avevano portato al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.

Tale autonoma ragione, in sede di appello cautelare e in assenza di vizi logici, ha giustificato un nuovo giudizio valutativo sul reale disvalore del fatto, con conseguente applicazione di un regime cautelare attenuato, in ossequio ai criteri di proporzionalità e adeguatezza che governano la materia cautelare. La Corte conclude pertanto per l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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