Lieve entità dell’estorsione: il giudice dell’esecuzione valuta il fatto nel suo complesso (Cass. pen. Sez. 1 n. 97 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incidente di esecuzione è lo strumento per ottenere la rideterminazione della pena quando, dopo una sentenza irrevocabile di condanna, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sul trattamento sanzionatorio, sempre che la pena non sia stata interamente eseguita. In tal caso, il giudice dell’esecuzione deve procedere a una valutazione del fatto nel suo complesso per verificare la sussistenza della circostanza attenuante della lieve entità del delitto di estorsione. Tale valutazione non è sindacabile in cassazione se risulta completa e immune da vizi di illogicità manifesta, ben potendo il giudice dell’esecuzione fare rinvio per relationem alle motivazioni dei provvedimenti di merito. La mancata assunzione di una prova non è deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di vizio configurato solo per il giudizio dibattimentale, ma può rilevare esclusivamente come vizio di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del condannato volta a ottenere, in relazione a una sentenza di condanna per tre reati di estorsione aggravata divenuta definitiva, il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto. L’istanza si fondava sulla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 120/2023, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Avverso l’ordinanza di rigetto, il condannato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo di ricorso inammissibile. Ha, infatti, precisato che il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., è previsto esclusivamente per il giudizio dibattimentale e non per i procedimenti in camera di consiglio. Nel caso di specie, la censura relativa alla mancata escussione di un teste era stata valutata dal giudice dell’esecuzione, che ne aveva escluso la decisività, trattandosi di soggetto già sentito in dibattimento; tale profilo può essere fatto valere solo come vizio di motivazione, non ravvisato nel caso concreto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. Richiamando il diritto vivente, ha ribadito che il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena quando, dopo la sentenza irrevocabile, interviene una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che incide sulla commisurazione della pena, sempre che il rapporto esecutivo non sia esaurito. Tale potere, tuttavia, non è finalizzato a una mera rivisitazione del trattamento sanzionatorio, ma esige una valutazione complessiva del fatto per accertare se sussistano i presupposti della lieve entità. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva compiuto una simile verifica, considerando la modalità operativa imposta ai dipendenti come un sistema consolidato all’interno della società, la reiterazione della condotta e il grave pericolo per l’incolumità dei lavoratori, elementi che escludevano la tenuità del fatto.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice dell’esecuzione può legittimamente fare rinvio per relationem alle motivazioni dei provvedimenti di merito, non essendo tale richiamo espressione di una carente rivalutazione del fatto. Anzi, nel ricostruire i fatti, il giudice dell’esecuzione non può discostarsi da quanto cristallizzato nella sentenza di condanna. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.