No estensione analogica art 669 cpp su contrasto giudicati aggravante (Cass. pen. Sez. VII n. 30218 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto tra giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi, nei confronti di imputati diversi, non è disciplinato dall’art. 669, comma 1, cod. proc. pen., che presuppone una pluralità di sentenze irrevocabili adottate nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto. Non è quindi ammissibile l’interpretazione analogica della disposizione invocata per rimuovere in executivis una circostanza aggravante ritenuta in sede di cognizione e smentita da altro giudicato. L’eventuale superamento del giudicato è consentito unicamente attraverso l’istituto della revisione, nei limiti fissati dalla discrezionalità legislativa, e segnatamente dall’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La relativa questione, ove proposta, va quindi rivolta al giudice della revisione e non al giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Paola, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile, perché reiterativa di altra istanza già definita, la richiesta di escludere, quanto a una sentenza di condanna emessa con rito abbreviato, la circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, per asserito contrasto con altro giudicato formatosi in procedimento ordinario nei confronti di altri imputati.
In subordine l’istante aveva prospettato questione di legittimità costituzionale degli artt. 666 e ss., 669, 629, 630 e 631 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 Cost. nonché degli artt. 6, 7 e 3 CEDU. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi principali e a motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva anzitutto che il giudice dell’esecuzione, pur avendo dichiarato l’inammissibilità dell’istanza per carattere reiterativo, aveva comunque affrontato il merito; né il ricorso né i motivi aggiunti, introdotti con memoria, offrono argomenti specifici sull’esistenza di un adeguato novum rispetto alla precedente decisione.
Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza pacifica: la preclusione per mera riproposizione di istanza già rigettata opera allo stato degli atti e può essere superata solo quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1 n. 19358 del 5/10/2016, dep. 2017, Rv. 269841-01). Nel caso di specie la sopravvenuta decisione di inammissibilità dell’istanza di revisione non integra un novum apprezzabile.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la questione di legittimità costituzionale è irrilevante nel procedimento di esecuzione, perché investe l’art. 669, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui non consentirebbe l’estensione analogica al caso del giudizio abbreviato conclusosi con esito diverso dal parallelo giudizio ordinario in ordine al riconoscimento di un’aggravante. Una simile questione dovrebbe eventualmente essere proposta nel procedimento attivato ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., poiché l’ordinamento considera il contrasto di giudicati inter alios unicamente attraverso l’istituto della revisione, entro i limiti disegnati dalla discrezionalità legislativa (Sez. 6 n. 25591 del 27/05/2020, Rv. 279608-01).
La Corte ricorda che il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento, non già in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo legato all’esclusione di un’aggravante (Sez. 6 n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, Rv. 278194-01; Sez. 1 n. 20470 del 10/02/2015, Rv. 263592-01).
Nel merito, il condannato con rito abbreviato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico composta da più di dieci persone, mentre nel parallelo giudizio ordinario la circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata esclusa per essere i partecipi risultati in numero inferiore. La Corte conclude che l’art. 669, comma 1, cod. proc. pen. non è applicabile al caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto ma in procedimenti diversi per imputati diversi (Sez. 5 n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271928-01). Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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