Inammissibile il ricorso sulla prescrizione non rappresentata negli atti (Cass. pen. Sez. II n. 34965 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza del requisito di specificità, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omesso rilievo d’ufficio, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione del termine di legge. La causa di non punibilità maturata successivamente alla sentenza impugnata non può essere rilevata a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. quando il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, poiché l’inammissibilità preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione. La persona offesa dal reato di truffa è il soggetto titolare dell’utilità patrimoniale sottratta, e non lo Stato, quand’anche la società lesa sia sottoposta a misure di prevenzione patrimoniale.
Il Fatto
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di due imputati per concorso in truffa ai danni di una società, assolta invece una terza posizione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale. La contestazione riguarda la vendita di un autoveicolo, con indicazione nella proposta di acquisto di un corrispettivo inferiore a quello effettivamente incassato, e la conseguente sottrazione della differenza alla società venditrice.
Il difensore degli imputati ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato rilievo della prescrizione, alla individuazione della persona offesa, all’omesso esame della particolare tenuità del fatto, al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Con motivi nuovi chiede la conversione della pena detentiva in pena sostitutiva pecuniaria, con rinuncia alla sospensione condizionale già concessa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato, oltre che generico, manifestamente infondato. Il Collegio ricorda che il ricorso che lamenti l’omesso rilievo d’ufficio della prescrizione deve ricostruire la sequela procedimentale e provare la scadenza del termine. Nel caso concreto il reato risulta consumato il 29 agosto 2016 e, computati gli eventi interruttivi e 442 giorni complessivi di sospensione, il termine scadeva il 16 maggio 2025, dunque dopo la sentenza di appello del 28 febbraio 2025.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La persona offesa non è lo Stato ma la società titolare del bene giuridico protetto, soggetto distinto dalle persone fisiche degli imputati, che ha proposto querela per mezzo del legale rappresentante. L’azione decettiva ha prodotto effetti sfavorevoli immediati, privando la società della differenza tra la somma versata dall’acquirente e quella consegnata all’amministratore. La doglianza sulla revoca della misura di prevenzione patrimoniale è generica, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Il terzo motivo è inammissibile. La particolare tenuità del fatto può essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello, ma nel ricorso per cassazione occorre indicare i presupposti che ne legittimano l’applicazione. La difesa si è limitata ad affermare l’esistenza di un fatto tenue, senza allegare elementi idonei a dimostrare la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale.
Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato con l’assenza di elementi positivi di valutazione e con i precedenti penali, mentre lo stato di incensuratezza, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., non è più sufficiente. Anche la determinazione del trattamento sanzionatorio è adeguatamente motivata in relazione ai criteri dell’art. 133 cod. pen..
Il motivo nuovo è inammissibile. L’inammissibilità del ricorso principale travolge i motivi nuovi. La difesa avrebbe potuto formulare tempestivamente la richiesta di pene sostitutive davanti al giudice di appello, poiché il precedente richiamato era già stato depositato e seguito da altro conforme. La richiesta, non avanzata nei termini, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. L’inammissibilità per manifesta infondatezza preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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