Messa alla prova del minore e concorso morale nella rapina aggravata (Cass. pen. Sez. II n. 34967 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo minorile, l’ammissione alla messa alla prova previa sospensione è subordinata a un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito sulla possibilità di rieducazione e reinserimento del minore, condotto su molteplici indicatori relativi al reato e alla personalità del reo, anche in epoca successiva al fatto. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione adeguata, non apparente né manifestamente illogica o contraddittoria. Ai fini del concorso di persone nel reato è sufficiente un contributo anche solo morale; integra compartecipazione la presenza non casuale sul luogo del delitto, dalla quale la risoluzione criminosa dell’esecutore trae rafforzamento.
Il Fatto
Due imputati minorenni erano stati riconosciuti responsabili, all’esito di giudizio abbreviato, del concorso in cinque rapine aggravate, con contestazione di lesioni volontarie aggravate per due episodi, consumati il 21 e 22 gennaio 2024. La Corte di Appello di Napoli – Sezione Penale per i Minorenni aveva confermato la condanna. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con atto unico del difensore, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione.
Il primo motivo censurava il rigetto della richiesta di sospensione del processo per messa alla prova ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 448/1988, per asserita contraddittorietà della motivazione e omessa valutazione delle relazioni comportamentali successive al fermo. Il secondo motivo lamentava la mancata riqualificazione della condotta di uno degli imputati nel reato di favoreggiamento personale di cui all’art. 379 cod. pen., per avere costui assistito seduto in auto senza apporto partecipativo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto al primo motivo, ha rilevato che i giudici di merito avevano tenuto conto sia delle condotte anteriori sia di quelle successive al fermo, valorizzando le plurime relazioni comportamentali e le dichiarazioni degli imputati, ritenute improntate ad attenuare le responsabilità. La motivazione è risultata congrua e non contraddittoria.
Il Collegio ha ricordato che la confessione del minore assume rilevanza solo se dimostrativa di un’effettiva rimeditazione critica del proprio operato, idonea a fondare un giudizio prognostico positivo (Sez. V n. 12007 del 2024). Ha inoltre ribadito che l’ammissione alla messa alla prova è espressione di un giudizio prognostico insindacabile in legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Sez. III n. 28670 del 2020).
La Corte ha poi osservato che il ricorso si limitava a contestare genericamente il compendio probatorio senza indicare gli atti specifici, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tentando in realtà di sottoporre al giudice di legittimità un nuovo giudizio di merito, a esso precluso.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ribadito che il discrimine rispetto ai reati presupposti è la già avvenuta consumazione di questi ultimi. Nella specie uno degli imputati era presente alla consumazione delle azioni predatorie, filmandole col cellulare, e fu trovato in possesso di monili sottratti. La sua disponibilità preventiva consolidò il proposito criminoso dei correi e ridusse il potere di resistenza delle vittime, integrando un contributo causale anche solo morale, conforme ai principi sul concorso di persone nel reato (Sez. II n. 3748 del 1991).
Infine, in accoglimento di consolidata giurisprudenza (Sez. Un. n. 15 del 2000), il minore che abbia proposto ricorso non è stato condannato alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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