Inammissibile il ricorso del proprietario non destinatario degli atti di demolizione (TAR Sicilia n. 3745 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un immobile che non sia destinatario formale dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia è privo di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere per impugnarli. L’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordinanza di demolizione esprime un obbligo relativo, gravante solo sui soggetti formalmente individuati nel provvedimento. L’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in quanto rivolto a soggetti diversi dal ricorrente, è inefficace nei confronti di chi non ne sia destinatario e non produce alcuna utilità personale, attuale e concreta ricavabile dalla sua caducazione. L’accesso alla tutela giurisdizionale presuppone il difetto di una situazione soggettiva qualificata che distingua il ricorrente dal quisque de populo, non essendo la giurisdizione amministrativa preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico. Le questioni di natura civilistica sulla titolarità del bene e sull’opponibilità degli atti di trasferimento restano estranee al giudizio amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente affermava di aver acquistato, in data 28/2/2011, un immobile sito nell’Isola di Filicudi, nel Comune di Lipari. Solo casualmente, a seguito di un colloquio con la sorella, veniva a conoscenza di due provvedimenti comunali: l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del 3/5/2024, conseguente all’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 74, e l’ordinanza n. 118 del 7/5/2024, recante ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per la medesima inottemperanza.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità degli atti per difetto di istruttoria, avendo il Comune individuato quali destinatari gli eredi del dante causa anziché l’effettivo proprietario, e sosteneva di dover essere qualificato proprietario incolpevole, non destinatario delle sanzioni pecuniarie previste per i responsabili dell’abuso. Il Comune non si costituiva in giudizio. All’udienza del 4 novembre 2025 il Collegio dava avviso della possibile pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva, in via preliminare e assorbente, che i destinatari formali dei provvedimenti impugnati sono soggetti diversi dal ricorrente, individuati negli atti come eredi del dante causa. Da ciò discende il difetto di legittimazione attiva e l’oggettiva carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Il Tribunale precisa che le questioni di natura prettamente civilistica suggerite nel ricorso — relative all’opponibilità, in caso di conflitto tra successivi atti di trasferimento, di quello precedentemente trascritto nei registri immobiliari — sono estranee alla sede di cognizione amministrativa. Rileva esclusivamente che il ricorrente non figura tra i destinatari formali dei provvedimenti, che pertanto non spiegano effetti nei suoi confronti.
Tale conclusione vale, anzitutto, per l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, stante l’evidente relatività dell’obbligo in essa formalizzato, gravante solo sui soggetti formalmente indicati. Vale, altresì, per l’atto di acquisizione del bene che, al pari della precedente ordinanza di demolizione, risulta rivolto a soggetti diversi dal ricorrente ed è quindi inefficace nei suoi confronti, con conseguente carenza di interesse a ricorrere.
Il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui l’accesso alla tutela giurisdizionale presuppone legittimazione e interesse ad agire, nozioni ricavabili dal processo civile e applicabili a quello amministrativo per il tramite del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. (Cons. Stato, sez. V, sentenza 31/10/2025, n. 8482). La giurisdizione amministrativa non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, ma tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa. Nel caso di specie non emerge un interesse qualificato che distingua il ricorrente dal quisque de populo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla si dispone sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione convenuta.
Nota della Redazione
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