Nomina fiduciaria depositata dopo l’appello: impugnazione inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 39819 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti e diviene operativa, ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., solo nel momento in cui è raccolta a verbale dall’autorità procedente o a essa trasmessa. Ne consegue che, ove l’imputato sia stato giudicato in assenza e l’appello sia stato proposto dal difensore d’ufficio, la successiva nomina fiduciaria dello stesso avvocato non sana la carenza dello specifico mandato ad impugnare con dichiarazione o elezione di domicilio richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. La dichiarazione di domicilio allegata in epoca successiva all’impugnazione resta inidonea, non essendo prevista alcuna rimessione in termini.
Il Fatto
L’imputata, giudicata in assenza dal Tribunale di Verona con sentenza di condanna e assistita da un difensore d’ufficio, ha proposto appello tramite lo stesso difensore con atto depositato in via telematica il 21 gennaio 2025. La nomina fiduciaria dell’avvocato, datata 15 novembre 2024 e contenente anche la dichiarazione di domicilio dell’imputata, è stata depositata solo l’8 febbraio 2025, quindi dopo l’impugnazione.
La Corte d’appello di Venezia ha dichiarato l’appello inammissibile de plano, per difetto della dichiarazione o elezione di domicilio allegata all’atto di impugnazione. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., sul rilievo che la nomina fiduciaria, sebbene depositata dopo, era antecedente all’appello. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio; la parte civile ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 2, comma 1, lett. o), della legge n. 114 del 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, ha abrogato l’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. e ha modificato il comma 1 quater, restringendone l’ambito alle sole impugnazioni proposte dal difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza. In tale ipotesi resta necessario lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio.
Passando al caso concreto, i giudici di legittimità rilevano che l’imputata è rimasta assente in primo grado, è stata assistita da un difensore d’ufficio, la sentenza è stata appellata da quel difensore il 21 gennaio 2025 e la nomina fiduciaria dello stesso avvocato, datata 15 novembre 2024, è stata depositata solo l’8 febbraio 2025, quindi dopo la proposizione dell’impugnazione.
Il motivo difensivo è respinto sul terreno dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen.: la nomina del difensore di fiducia deve essere fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. L’atto diviene quindi operativo solo quando perviene a conoscenza dell’autorità giudiziaria. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 18244 del 02.04.2019, Rv. 275470, secondo cui la nomina fiduciaria è atto formale che non ammette equipollenti. Ne deriva che nel caso di specie la nomina è divenuta efficace solo il giorno del deposito, successivamente all’appello.
Quanto alla dichiarazione di domicilio allegata tardivamente, la censura è parimenti manifestamente infondata. La Corte ricorda che lo specifico mandato e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenuti devono essere successivi alla sentenza e contestuali all’impugnazione, quali espressione della consapevole volontà dell’imputato di impugnare (Sez. V n. 1177 del 28.11.2023, dep. 2024, Rv. 286088), con la conseguenza che la successiva allegazione determina l’inammissibilità del gravame (Sez. II n. 27774 del 23.05.2024, Rv. 286634). La legge non contempla alcuna rimessione in termini, poiché le nuove previsioni mirano a coniugare certezza della conoscenza della citazione, ragionevole durata del processo e coinvolgimento dell’imputato assente: ammettere un’integrazione postuma vanificherebbe tali esigenze e la stessa pregnanza delle disposizioni.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ricorrendo i presupposti della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Nota della Redazione
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