La condotta di impossessamento con inganno integra il furto in abitazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 6474 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto in abitazione, ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il consenso carpito mediante inganno. Il consenso della vittima, se viziato da raggiro, non esclude la configurabilità del reato. Sono inammissibili i ricorsi per cassazione che deducono un travisamento della prova non decisivo, ovvero censure meramente generiche, assertive o riproduttive di profili già vagliati e disattesi dal giudice di merito, la cui motivazione non sia incensurabile soltanto perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.
Il Fatto
Il Tribunale di primo grado aveva condannato gli imputati per i reati loro contestati. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 02/04/2025, aveva parzialmente riformato la decisione, assolvendo gli imputati dal reato di tentato furto in abitazione di cui al capo B) e rideterminando la pena per le residue imputazioni.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e travisamento dei fatti in relazione all’affermazione di responsabilità e alla corretta qualificazione giuridica dei reati contestati, contestando in particolare l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e la sussistenza del consenso delle stesse.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come i ricorsi fossero costituiti da censure versate in fatto, riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva infatti incensurabilmente motivato in relazione alla riconducibilità dei fatti agli imputati, sulla cui identità non residuava alcun dubbio, alla luce della complessiva piattaforma probatoria che aveva condotto all’identificazione.
Con specifico riferimento ai capi E) e C), la Corte ha evidenziato che i ricorrenti deducevano un travisamento non decisivo, posto che, pur a fronte delle incertezze delle persone offese, risultavano totalmente ignorati gli ulteriori elementi identificativi indicati dalla Corte territoriale. La doglianza relativa al capo A) è stata, invece, ritenuta meramente generica.
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, la Corte ha affrontato e risolto il tema del consenso delle vittime, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui integra il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nella dimora del legittimo detentore con il consenso carpito mediante inganno, come da precedente richiamato (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019).
Nel resto, i ricorsi prospettavano l’inattendibilità delle vittime riguardo alle modalità esecutive delle sottrazioni, mediante il mero richiamo di stralci di deposizioni testimoniali, ritenuti inidonei ad introdurre decisivi travisamenti. Anche per il capo E), i ricorrenti richiedevano una diversa ricostruzione della vicenda, contestando l’univocità degli atti rispetto a condotte evidentemente orientate all’apprensione di valori. La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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