Reddito di cittadinanza, omessa comunicazione dei redditi del coniuge e dolo (Cass. pen. Sez. VII n. 25604 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti, si risolve in un errore su legge penale che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., poichè la disposizione che disciplina i requisiti integra il precetto penale di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Non ricorre, inoltre, un’ipotesi di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in materia connotati di cripticità tali da far ritenere oscuro il precetto. Il dolo può essere desunto dalla consapevole omessa comunicazione dei redditi del coniuge e dal carattere fittizio della separazione.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 23 settembre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Teramo del 14 luglio 2023, riconosceva all’imputata le circostanze attenuanti generiche e confermava la responsabilità per il delitto di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 5/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

L’imputata proponeva ricorso per cassazione contestando la motivazione sull’elemento psicologico del reato, che, a suo avviso, non sarebbe stato provato se non con mera tautologia, e come tale insufficiente a fondare la condanna.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso manifestamente infondato. La sentenza impugnata, pronunciatasi sulla medesima questione, contiene una motivazione solida e adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile in sede di legittimità.

La Corte di appello ha riscontrato il dolo nella mancata comunicazione del reddito del coniuge non legalmente separato, con piena consapevolezza dell’obbligo di fornire informazioni veritiere ai fini del reddito di cittadinanza, beneficio del quale l’imputata non avrebbe avuto diritto. Il dolo emergeva, altresì, dal carattere del tutto fittizio della separazione, risultando che il coniuge aveva preso la residenza in un luogo evidentemente non reale.

In diritto, la Corte ribadisce che la consapevole omissione dei redditi del coniuge solo consensualmente separato, senza omologazione da parte del Tribunale, integra la condotta illecita. L’ignoranza o l’errore circa il diritto a percepire l’erogazione, in difetto dei requisiti, si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen., integrando la disciplina dei requisiti il precetto penale di cui all’art. 7 d.l. n. 5/2019.

La Corte richiama sul punto il precedente Sez. II n. 23265 del 07.05.2024, El Hadraoui, Rv. 286413, che ha aggiunto come non ricorra neanche un’ipotesi di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentando la normativa sul reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere oscuro il precetto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 5 c.p.

Tutte le 107 sentenze sull'art. 5 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *