Principi di diritto (Massima) In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti, si risolve in un errore su legge penale che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., poichè la disposizione che disciplina i requisiti integra il precetto penale di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Non ricorre, inoltre, un’ipotesi di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in materia connotati di cripticità tali da far ritenere oscuro il precetto. Il dolo può essere desunto dalla consapevole omessa comunicazione dei redditi del coniuge e dal carattere fittizio della separazione.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 23 settembre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Teramo del 14 luglio 2023, riconosceva all’imputata le circostanze attenuanti generiche e confermava la responsabilità per il delitto di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 5/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.
L’imputata proponeva ricorso per cassazione contestando la motivazione sull’elemento psicologico del reato, che, a suo avviso, non sarebbe stato provato se non con mera tautologia, e come tale insufficiente a fondare la condanna.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso manifestamente infondato. La sentenza impugnata, pronunciatasi sulla medesima questione, contiene una motivazione solida e adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile in sede di legittimità.
La Corte di appello ha riscontrato il dolo nella mancata comunicazione del reddito del coniuge non legalmente separato, con piena consapevolezza dell’obbligo di fornire informazioni veritiere ai fini del reddito di cittadinanza, beneficio del quale l’imputata non avrebbe avuto diritto. Il dolo emergeva, altresì, dal carattere del tutto fittizio della separazione, risultando che il coniuge aveva preso la residenza in un luogo evidentemente non reale.
In diritto, la Corte ribadisce che la consapevole omissione dei redditi del coniuge solo consensualmente separato, senza omologazione da parte del Tribunale, integra la condotta illecita. L’ignoranza o l’errore circa il diritto a percepire l’erogazione, in difetto dei requisiti, si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen., integrando la disciplina dei requisiti il precetto penale di cui all’art. 7 d.l. n. 5/2019.
La Corte richiama sul punto il precedente Sez. II n. 23265 del 07.05.2024, El Hadraoui, Rv. 286413, che ha aggiunto come non ricorra neanche un’ipotesi di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentando la normativa sul reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere oscuro il precetto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
La radiazione del magistrato che ha istruito il processo integra l’impedimento previsto dagli artt. 546 e 559 cod. proc. pen. e legittima la stesura della motivazione da parte di altro giudice delegato dal Presidente del Tribunale.
È inammissibile per difetto di specificità il ricorso che censura la valutazione di attendibilità dei testimoni senza confrontarsi con i riscontri esterni posti a fondamento della sentenza impugnata.
La confisca del veicolo sproporzionato al reddito del condannato è legittima quando il giudice di merito motiva sulla mancanza di redditi leciti. Il ricorso che non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata è inammissibile per genericità.
Il dolo specifico del reato di occultamento di documenti contabili non può essere presunto dalla sola realizzazione dell’elemento oggettivo, ma va dedotto dalla complessiva condotta dell’agente. La soglia di punibilità della sottrazione fraudolenta va accertata con riferimento al credito erariale esistente al momento dell’atto fraudolento, non per singole annualità.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il diniego della continuazione in sede di esecuzione quando la motivazione del giudice dell’esecuzione, basata sull’estemporaneità delle condotte e sulla diversità delle modalità esecutive, risulti adeguata e congrua.
Il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale è inammissibile e il difetto di legittimazione non è sanato dalla conversione dell’appello operata dal giudice di merito ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.