Riforma peggiorativa tenuità fatto e limiti ricorso cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 4082 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza assolvere alla funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarre conclusioni diverse da quelle del giudice di merito. La sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all’esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità. La valutazione sulla tenuità del fatto richiede una considerazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Torino, su appello del Procuratore Generale, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva assolto tre imputati ex art. 131-bis cod. pen., condannandoli per il reato di cui agli artt. 110, 117, 479, 476, commi 1 e 2, e 81 cpv., cod. pen. Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge.
In particolare, la difesa di uno dei ricorrenti ha contestato l’ammissibilità dell’appello del Procuratore Generale, sostenendo l’omessa acquiescenza del Procuratore della Repubblica. Le altre impugnazioni hanno censurato il giudizio di penale responsabilità e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso la valutabilità di una memoria depositata senza il rispetto del termine di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Quanto alla contestazione sull’ammissibilità dell’appello del Procuratore Generale, ha rilevato che l’acquiescenza si è concretizzata nei fatti, poiché il Pubblico ministero presso il Tribunale non ha proposto appello, sicché non vi è stata la confluenza di più impugnazioni che, come sottolineato dalle Sezioni Unite n. 21716 del 23/02/2023, costituisce lo scopo della limitazione prevista dall’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Con riferimento ai motivi incentrati sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha fornito un’argomentazione esaustiva, ripercorrendo tutte le caratteristiche della condotta, anche in relazione al periodo storico e ai rischi connessi alla circolazione di persone senza effettiva verifica sulla negatività al virus. Tale motivazione è stata ritenuta ineccepibile e non scalfita dalle argomentazioni dei ricorrenti.
In ordine al primo motivo di ricorso, la Corte ha ribadito che nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ha altresì precisato, richiamando le Sezioni Unite n. 22242 del 27/01/2011, che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.
Quanto alla dedotta inammissibilità dell’appello del P.G., la Corte ha richiamato il principio per cui la sentenza di particolare tenuità del fatto, emessa all’esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento. Ha infine dichiarato i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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