Il vizio di omessa percezione di una notifica non integra errore revocatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 7101 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in un errore di percezione che deve avere rilevanza decisiva, rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio. Tale errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche né l’attività valutativa e interpretativa del giudice, che costituisce errore di giudizio. La viziata percezione deve essere espressa e mai implicita: l’omessa percezione di un fatto processuale, come la ritualità di una notificazione, non integra gli estremi dell’errore revocatorio, poiché non si traduce in un’attività percettiva ma in un mero omissione a cui la legge collega unicamente l’effetto del vizio di motivazione o della violazione processuale.
Il Fatto
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Corte aveva ritenuto che l’ufficio avesse omesso di depositare la cartolina di ricevimento del ricorso o la documentazione attestante il compimento di tutte le attività idonee a rendere conoscibile la notificazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte sarebbe incorsa in un errore percettivo, avendo essa depositato telematicamente, in data 11 ottobre 2023, n. 4 cartoline postali dalle quali si evinceva il perfezionamento dell’iter notificatorio in capo al difensore della società intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ribadito il discrimine tra errore revocatorio ed errore di diritto, risiedendo il primo nel carattere meramente percettivo e l’assenza di quell’attività di valutazione che rappresenta l’indefettibile tratto distintivo del secondo. Il fatto deve essere decisivo, evidente ed obiettivo, tale da emergere oggettivamente e immediatamente dal raffronto tra la rappresentazione del fatto risultante dagli atti e quella percepita dal giudice.
La Corte ha precisato che l’errore deve riguardare gli atti interni del giudizio di cassazione e che l’omissione percettiva di un fatto processuale non integra l’errore revocatorio, il quale postula una decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa. La revocazione è invece consentita quando la decisione di cassazione si fondi sull’asserita mancanza di notifica del ricorso ove questa invece risulti dagli atti, o quando vi sia stata un’erronea individuazione della data di notifica.
Nel caso di specie, la doglianza dell’Agenzia delle Entrate non denunciava una falsa percezione della Corte, ma la mera circostanza della omessa verifica di una notifica asseritamente rituale. Inoltre, la documentazione richiamata non appariva decisiva, non comprovando una notifica ritualmente effettuata, atteso che il deposito dell’atto giudiziario risultava successivo alla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, circostanza logicamente incompatibile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con declaratoria di nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.
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Nota della Redazione
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