Inammissibile il ricorso che non confuta la ratio decidendi alternativa (Cass. civ. Sez. III n. 8816 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse e di specificità, il ricorso per cassazione che non confuti tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata: ove il giudice d’appello abbia affermato la responsabilità su una pluralità di argomenti concorrenti, la censura che ne investa uno solo non è idonea a travolgere la decisione. Nella specie, la mancata allegazione di un progetto definitivo dell’impianto termico, in presenza dell’obbligo di dichiarazione di conformità imposto all’installatrice, integra un autonomo profilo di colpa rispetto all’evento dannoso. Le censure che sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio o introducono questioni nuove sono inammissibili.
Il Fatto
Un rifugio alpino è stato distrutto da un incendio. La compagnia assicuratrice delle danneggiate ha convenuto in giudizio, in via di surroga ex art. 1916 c.c., la società che aveva fornito e installato l’impianto di riscaldamento e altri soggetti, per ottenere il rimborso dell’indennizzo corrisposto. Nel corso del giudizio sono state spiegate domande di garanzia e riconvenzionali da parte della società affittuaria del rifugio.
Il Tribunale ha rigettato tutte le domande. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha accolto l’appello incidentale dell’assicuratrice e ha condannato solidalmente la fornitrice dell’impianto e altri soggetti al pagamento di una somma in favore della surrogante, confermando invece il rigetto delle domande dell’affittuaria. Contro tale decisione la fornitrice ha proposto ricorso principale e l’affittuaria ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il ricorso principale, con cui la fornitrice dell’impianto contesta l’affermazione di responsabilità fondata sull’art. 9 l. 5 marzo 1990 n. 46, sostenendo di non dover rispondere della scorretta posa della canna fumaria, eseguita da altro soggetto. La censura investe la qualificazione della condotta e il nesso causale.
Il primo submotivo è dichiarato inammissibile. La Corte territoriale, difatti, oltre alla ratio oggetto di critica, ne ha addotta una ulteriore e autonoma: non è stata fornita prova che l’impianto sia stato realizzato e certificato sulla base di un progetto definitivo.
La Suprema Corte ricostruisce il quadro normativo richiamato. L’art. 9 l. 46/1990, nella rubrica “Dichiarazione di conformità”, impone all’impresa installatrice di rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a regola d’arte. Il secondo comma stabilisce che della dichiarazione costituisce parte integrante, ove previsto, il progetto di cui all’art. 6. Quest’ultima norma rende obbligatorio il progetto per gli impianti di riscaldamento azionati da fluido di qualsiasi natura.
Poiché la ricorrente era l’appaltatrice dei lavori di realizzazione dell’impianto termico, la Corte ritiene comprensibile l’inserimento di tale seconda ratio: la ricorrente non l’ha affrontata, rendendo il submotivo inammissibile. Il secondo submotivo, diretto a ottenere una valutazione fattuale alternativa, incorre nella medesima inammissibilità.
Quanto al ricorso incidentale dell’affittuaria, i quattro motivi sono tutti dichiarati inammissibili: il primo introduce questioni nuove e asserti di fatto; il secondo ricade nella fattispecie dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.; il terzo investe il merito istruttorio; il quarto è anch’esso fattuale e reca un novum in tema di riacquisto dei beni al termine del contratto. Le spese sono compensate per la peculiarità dell’evento.
Nota della Redazione
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