Concorsi pubblici: il refuso in un quesito non rende illegittima la prova se la risposta corretta resta chiaramente identificabile (TAR Lazio n. 11514 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici, l’utilizzo di quesiti a risposta multipla è legittimo a condizione che tra le opzioni presentate vi sia un’unica risposta chiaramente esatta. La presenza di un mero refuso nel testo di un quesito, consistente nell’errata indicazione di una preposizione articolata, non rende illegittima la prova se la risposta corretta rimane chiaramente identificabile dai candidati sulla base del dato testuale normativo espressamente richiamato. Non configura ambiguità idonea a indurre in errore il candidato l’ipotesi in cui le altre risposte non abbiano alcuna attinenza con la norma evocata e risultino prive di senso logico e giuridico. La questione della corretta formulazione del quesito assorbe i profili di rito relativi all’integrità del contraddittorio, qualora il ricorso risulti infondato nel merito.
Il Fatto
Agenzia delle Entrate, con bando del 22.04.2025, ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di 350 funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario, mediante un’unica prova scritta consistente in 60 quesiti a risposta multipla. Il ricorrente, che vantava un titolo di preferenza, ha conseguito il punteggio di 20,82, inferiore alla soglia di sufficienza fissata in 21/30. Il candidato ha contestato la formulazione del quesito n. 25, ritenuto errato e fuorviante, chiedendo la rivalutazione del punteggio e l’aggiunta di punti per superare la soglia e rientrare in graduatoria. Le amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno un controinteressato effettivo e difetto di interesse, oltre a contestare il merito della doglianza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la fondatezza della censura nel merito consente di prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità, pur avendo il ricorrente dimostrato di avere richiesto tempestivamente i nominativi dei controinteressati senza ricevere riscontro per la notifica entro il termine. La Corte ha escluso, tuttavia, che la censura di merito possa trovare accoglimento.
Il quesito contestato chiedeva quale consultazione semplificata consentisse l’art. 10-novies della legge n. 212/2000, indicando quale risposta esatta la lettera C, corrispondente alla individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Il ricorrente, invece, aveva optato per la lettera B, relativa alla verifica della propria posizione fiscale, sostenendo che la preposizione articolata “al” anziché “dal” avesse reso il testo ambiguo e indotto in errore.
La sentenza ha richiamato il principio per cui è legittimo l’uso di questionari a risposta multipla nelle prove selettive purché sia presente un’unica risposta chiaramente esatta, come già affermato da Consiglio di Stato, sez. III, n. 9578 del 2025. Nella specie, il testo del comma 3 dell’art. 10-novies della legge n. 212/2000 riproduce esattamente la formulazione della risposta ritenuta corretta, essendosi il quesito limitato a ricopiare la previsione normativa richiamata.
Il Collegio ha quindi giudicato il refuso sulla preposizione irrilevante, poiché la risposta corretta era chiaramente identificabile da candidati con solida preparazione. Ulteriore elemento decisivo è emerso dal raffronto tra le alternative: la verifica della posizione fiscale non ha alcuna attinenza con la norma espressamente richiamata dal quesito ed è priva di senso logico e giuridico, atteso che non può ipotizzarsi che quesiti interpretativi siano rivolti al contribuente dall’Agenzia. Il refuso, pertanto, non era idoneo a creare ambiguità nella lettura del quesito.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia e della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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