Definizione agevolata del canone demaniale riduce la base imponibile dell’imposta regionale (Cass. civ. Sez. V n. 25846 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione del canone concessorio conseguente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 1, commi 732 e 733, legge n. 147/2013, incide sulla base imponibile dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo. Il pagamento dell’importo ridotto conserva funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione e resta corrisposto a titolo di canone. Ne deriva che l’imposta va commisurata, in percentuale, al canone effettivamente versato, ancorché ridotto ex lege, non potendo venir meno l’allineamento tra canone ed imposta. Non è prosponibile come motivo di cassazione la questione di legittimità costituzionale, la cui iniziativa è riservata al giudice. È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC anche senza firma digitale, salvo specifiche contestazioni del ricevente.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di beni del demanio marittimo, riceveva avvisi di accertamento per l’imposta regionale sulle concessioni relative agli anni 2011 e 2012, oltre a una cartella di pagamento. La società aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, comma 732, legge n. 147/2013, ottenendo la riduzione del canone concessorio dovuto per le annualità interessate.
Il contribuente sosteneva che la riduzione del canone dovesse riflettersi sull’imposta regionale, commisurata al canone ridotto. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 426/2021, respingeva l’appello e confermava il rigetto del ricorso. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 23 Cost. e delle discipline regionale e statale in materia, è ritenuto fondato. La questione riguarda l’individuazione della base imponibile e, in particolare, se rilevi la rideterminazione del canone per effetto dell’adesione alla definizione agevolata.
La Corte risponde affermativamente, in continuità con propri precedenti conformi. Si osserva che la decurtazione del quantum dovuto non incide sulla natura del pagamento, che conserva funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione ed è pur sempre corrisposto a titolo di canone. Da ciò si trae la conclusione che la base imponibile deve essere commisurata al canone effettivamente versato, ancorché ridotto ex lege, altrimenti venendo meno il presupposto dell’allineamento tra canone ed imposta.
La liquidazione seguita dal pagamento nel termine di legge dell’importo ridotto rappresenta, a ogni effetto, rideterminazione del canone dovuto per le annualità oggetto di definizione agevolata, quindi anche ai fini del calcolo dell’imposta regionale. La CTR non ha fatto buon governo di tali princìpi, avendo escluso che la riduzione incida sulla determinazione dell’imposta.
Il secondo motivo, con cui si censura il mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale, è inammissibile. La prospettazione di una questione di legittimità costituzionale non può costituire motivo di ricorso, essendo riservata al giudice la facoltà di sollevarla ai sensi dell’art. 23 legge n. 87/1953, mentre alle parti spetta solo sollecitare motivatamente il giudice. Nel merito della sollecitazione, il criterio impositivo non contrasta con gli artt. 41 e 53 Cost., poiché la normativa diversifica l’aliquota in base al tipo di concessione e assume a indice di capacità contributiva l’utilità derivante dall’utilizzazione esclusiva del bene demaniale per l’attività d’impresa.
Il terzo motivo, sulla validità della notifica a mezzo PEC della cartella priva di firma digitale, è infondato. Per le cartelle notificate telematicamente non è richiesto il requisito della sottoscrizione: conta la riferibilità dell’atto all’organo emittente, assicurata dal sistema di posta elettronica certificata, salvo specifiche contestazioni che il ricevente è onerato di allegare. La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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