Ricostruzione carriera docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 818 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto del docente alla ricostruzione di carriera, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale al giudicato, computando l’anzianità per il solo servizio effettivo e, soprattutto, estendendo la ricostruzione anche al periodo successivo all’immissione in ruolo e fino al pensionamento. Non è satisfattivo un provvedimento di ricostruzione adottato prima della sentenza, perché non può aver tenuto conto degli effetti del giudicato. Il TAR, accertato l’obbligo, assegna un termine all’amministrazione e nomina il Commissario ad acta. Le penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. sono applicabili anche alle sentenze di condanna pecuniaria della p.a., con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino al pagamento integrale o all’insediamento del Commissario.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione e collocata in quiescenza dal 31 agosto 2018, otteneva dal Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, con la sentenza n. 138 del 29 settembre 2021, il riconoscimento del diritto all’immediata considerazione, ai fini giuridici ed economici, di tutta l’anzianità maturata con i contratti a tempo determinato, come se il rapporto fosse stato costituito sin dall’inizio a tempo indeterminato. Il giudice del lavoro condannava il Ministero alla ricostruzione della carriera e alla corresponsione delle differenze retributive. La sentenza passava in giudicato.
L’Istituto scolastico eseguiva la decisione con il decreto n. 2888 del 25 novembre 2022, limitandosi però al solo periodo antecedente l’immissione in ruolo (fino al 31 agosto 2011). Ritenendo l’esecuzione incompleta, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina del Commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in via preliminare il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal Cancelliere della Sezione Lavoro il 17 ottobre 2023, e la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. amm., che la radica nel TAR della circoscrizione in cui ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da ottemperare. Rileva altresì che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data compatibile con il termine di centoventi giorni dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la prima contestazione della ricorrente riguarda il computo dell’anzianità relativa al servizio a tempo determinato. Il TAR ritiene il calcolo operato dall’Istituto aderente al dettato della sentenza e all’elaborazione giurisprudenziale, che valorizza il solo servizio effettivo, maggiorato dei periodi di assenza non decurtabili anche per l’assunto a tempo indeterminato: richiama sul punto Cass. civ., sez. lav., n. 31149 del 2019. La doglianza è dunque respinta.
Accolta è invece la seconda censura, relativa all’omessa ricostruzione del periodo tra il 31 agosto 2011, data di immissione in ruolo, e il pensionamento del 31 agosto 2018. Il decreto n. 2128 dell’8 gennaio 2014 esibito dall’Istituto è antecedente alla sentenza e non può averne recepito gli effetti; non è quindi satisfattivo degli obblighi nascenti dal giudicato.
Il Collegio afferma pertanto l’obbligo del Ministero di procedere all’ulteriore ricostruzione di carriera, tenendo conto anche degli effetti del ricalcolo del periodo pre-ruolo, con le relative differenze retributive. Assegna il termine di trenta giorni e nomina il Prefetto di Pistoia quale Commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni in caso di inerzia.
Quanto alle penalità di mora, la Sezione aderisce all’orientamento dell’Adunanza plenaria (Cons. Stato, ad. plen., n. 15 del 2014), che ne ammette l’applicazione anche alle sentenze di condanna pecuniaria della p.a. Le liquida in dieci euro per giorno di ritardo, dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino al pagamento integrale o all’insediamento del Commissario. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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