Limite massimo di età nei concorsi per la polizia locale e discriminatorietà (TAR Toscana n. 816 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo di età fissato da un bando di concorso costituisce una discriminazione vietata solo quando non risponda a una finalità legittima e non sia proporzionato. Per l’accesso a qualifiche che comportano l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, il possesso di adeguate capacità fisiche può costituire requisito essenziale e determinante ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE. Spetta al giudice nazionale valutare le mansioni effettivamente esercitate e la congruità del limite rispetto a esse. Un limite di 45 anni, riferito a funzioni di polizia locale, supera il vaglio di proporzionalità e non integra la violazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava alla procedura concorsuale indetta da una provincia toscana per la copertura di due posti di categoria D, profilo di specialista nell’area della vigilanza. Il bando richiedeva, tra i requisiti, un’età non superiore ai 45 anni compiuti alla data di pubblicazione. L’Amministrazione lo escludeva con determinazione dirigenziale, per il superamento di tale limite.

Il candidato impugnava il bando, la determinazione di esclusione e gli atti presupposti, deducendo la natura discriminatoria del requisito per violazione del diritto dell’Unione europea, eccesso di potere e difetto di motivazione. La resistente eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della determina di indizione della procedura. Con motivi aggiunti il ricorrente estendeva l’impugnazione alla graduatoria definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare, richiamando quanto già affermato in sede cautelare con l’ordinanza della stessa Sezione. Il ricorrente aveva impugnato la clausola della lex specialis che prevede il limite di età entro il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del bando, senza che rilevi l’omessa impugnazione della determinazione presupposta, alla luce dei principi dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2018. La tesi della resistente è respinta per eccesso di formalismo, anche in forza della clausola di impugnazione di ogni atto presupposto e consequenziale.

Nel merito, il thema decidendum concerne la compatibilità con il diritto europeo del limite massimo di 45 anni. Il Tribunale ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza unionale, richiamando le sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-416/2013 e C-258/15 e, da ultimo, la pronuncia della VII Sezione del 17 novembre 2022, causa C-304/2021, resa su rimessione del Consiglio di Stato.

Da tale decisione si ricava che le limitazioni basate sull’età sono ammissibili quando, per la natura dell’attività o il contesto in cui è espletata, l’età costituisca un requisito essenziale e determinante, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. Il possesso di capacità fisiche particolari per adempiere missioni di polizia può integrare tale requisito. Spetta al giudice nazionale stabilire, alla luce delle funzioni effettivamente esercitate, se ricorra il requisito essenziale.

Il Collegio rileva che l’Amministrazione ha dimostrato come l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza rientri nella declaratoria del profilo messo a concorso. Le deduzioni del ricorrente si sono limitate a una contestazione di principio, senza attaccare in concreto la proporzionalità del limite. Il Tribunale osserva che un limite di 45 anni è ben oltre i 28-30 anni vagliati dalla giurisprudenza europea e nazionale, e costituisce pertanto un limite proporzionato rispetto alle funzioni di polizia locale.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti nel merito, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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