Contraffazione assegno circolare e concorso di colpa del prenditore nel danno (ABF Collegio di Milano n. 960 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca negoziatrice di un assegno circolare risponde, a titolo di colpa, del danno subito dal prenditore quando l’esame del titolo, condotto secondo i canoni della Circolare ABI – Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014, consente di riconoscere ictu oculi una contraffazione grossolana. Alla responsabilità dell’intermediario si affianca quella del prenditore che, con colpa grave, abbia consegnato il bene prima di verificare il buon fine dell’incasso. In tale ipotesi il danno si ripartisce tra le parti secondo le rispettive responsabilità e, se queste risultano di pari grado, in misura paritaria. Non è invece ravvisabile alcuna responsabilità dell’intermediario emittente quando non sia raggiunta la prova del suo concorso nella contraffazione.
Il Fatto
La ricorrente vendeva la propria autovettura a un soggetto terzo, ricevendo in pagamento un assegno circolare di € 10.000,00, emesso in data anteriore alla registrazione della scrittura privata di compravendita. Presentava il titolo all’incasso presso una filiale dell’intermediario B, che il 24 giugno 2024 le comunicava l’impagato elettronico con causale “assegno falso contraffatto”.
La ricorrente, dopo aver sporto denuncia, apprendeva che il veicolo si trovava in Albania. Chiedeva all’intermediario emittente la scansione del titolo, senza ottenerla, e agiva dinanzi all’ABF chiedendo la condanna dei due intermediari al pagamento della somma portata dall’assegno, oltre interessi, e in via subordinata un risarcimento equitativo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. L’esistenza di un procedimento penale non rende inammissibile il ricorso, perché l’azione penale è rivolta contro soggetti terzi rispetto agli intermediari convenuti e ha a oggetto un titolo di responsabilità diverso. L’eccezione di genericità del ricorso è respinta, risultando chiari il petitum e la causa petendi. La domanda di produzione delle comunicazioni intercorse tra gli intermediari è invece preclusa per mancanza di corrispondenza con il reclamo preventivo, non essendo sufficiente a integrarla la richiesta di accesso ex art. 119 TUB.
Quanto alla dichiarazione scritta del terzo prodotta dalla ricorrente, il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF che esclude l’ammissibilità della testimonianza scritta in questo procedimento.
Nel merito, la domanda contro l’intermediario emittente non è accolta, perché non è raggiunta la prova della sua responsabilità nella contraffazione dell’assegno.
La domanda contro l’intermediario B trova invece parziale accoglimento. L’esame del titolo secondo i canoni della Circolare ABI – Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 rivela evidenti segni di contraffazione che il cassiere della banca negoziatrice avrebbe dovuto riconoscere ictu oculi, a nulla rilevando che la banda ottica sia stata letta correttamente e che i controlli automatici non abbiano generato il flag alert.
A tale responsabilità si contrappone la colpa grave della ricorrente, che non ha adottato le necessarie cautele, in sostanza la verifica del buon fine dell’incasso, prima di consegnare il veicolo. Il Collegio ripartisce pertanto il danno secondo le rispettive responsabilità, in misura paritaria, e condanna l’intermediario B al pagamento di € 5.000,00. Dispone inoltre il contributo alle spese della procedura di € 200,00 in favore della Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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