Riesame del sequestro preventivo e confisca della prima casa (Cass. pen. Sez. III n. 34485 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La persona sottoposta a indagini, ancorché non titolare dei beni oggetto di sequestro preventivo, è legittimata a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen. solo ove alleghi un interesse concreto e attuale, correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione. Il limite all’espropriazione immobiliare dell’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), d.l. n. 69 del 2013, opera solo verso l’Erario per debiti tributari, riguarda l’unico immobile di proprietà del debitore e non la “prima casa”, e non preclude né la confisca penale, diretta o per equivalente, né il sequestro preventivo ad essa finalizzato.

Il Fatto

Il Tribunale, in funzione cautelare, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta dall’indagato con riguardo ai beni intestati a terzi e ha rigettato nel resto l’impugnazione avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di reati tributari, contestati ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione. Ha dedotto la violazione dell’art. 324 cod. proc. pen., segnalando un contrasto interpretativo sulla legittimazione dell’indagato non proprietario, rimesso alle Sezioni Unite, e la violazione dell’art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione alla confiscabilità dell’immobile in comunione con un terzo. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto che la questione sulla legittimazione dell’indagato a proporre riesame del sequestro preventivo, pur quando non abbia diritto alla restituzione del bene, è stata risolta dalle Sezioni Unite all’udienza del 25 settembre 2025, con il principio secondo cui la persona sottoposta a indagini può proporre riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.

Il Tribunale cautelare aveva aderito all’orientamento maggioritario: l’indagato non titolare dei beni, astrattamente legittimato ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può impugnare solo se titolare di un interesse concreto e attuale, corrispondente al risultato tipico dello schema procedimentale, individuato nella restituzione del bene. Nel caso concreto, l’istante aveva allegato la mera restituzione di beni appartenenti a terzi, senza alcun titolo per ottenerla.

Per il primo motivo, la Corte rileva che il ricorrente, al momento dell’istanza, aveva allegato unicamente l’interesse alla restituzione a sé medesimo dei beni, senza dedurre un interesse correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione. Ne consegue l’infondatezza della censura.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce l’orientamento maggioritario: il limite dell’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 non riguarda la “prima casa”, ma l’unico immobile di proprietà del debitore, concetto che attiene alla consistenza complessiva del patrimonio. La disposizione, inoltre, non fissa un principio generale di impignorabilità, riferendosi solo alle espropriazioni del fisco per debiti tributari, e non si applica alla confisca penale, perché oggetto di questa è il profitto del reato e non il debito verso il fisco.

Il Collegio richiama l’art. 2740 cod. civ., secondo cui il debitore risponde con tutti i beni presenti e futuri, salvo i limiti di legge, nella specie insussistenti. È infine legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di una quota dell’immobile di piena proprietà dell’indagato, potendo il vincolo essere apposto fino alla concorrenza del profitto. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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