Usufrutto di mezzo con scrittura privata: prova del requisito speciale e autotutela (TAR Basilicata n. 256 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di “disponibilità” del mezzo, richiesta quale requisito speciale di capacità tecnica ai sensi del D.M. 21/01/1997, deve intendersi in senso giuridico, come correlata all’esistenza di specifici titoli contrattuali, tra cui l’usufrutto. La scrittura privata di usufrutto, stipulata in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte e allegata all’offerta, è idonea a comprovare la disponibilità del mezzo con il necessario grado di serietà ed attendibilità, senza che il concorrente debba produrre ulteriore documentazione attestante la c.d. disponibilità materiale del mezzo. La documentazione relativa all’utilizzo effettivo del veicolo (libretto di circolazione, assicurazione, bonifici, manutenzione) attiene alla fase esecutiva del contratto e non può essere richiesta ai fini della comprova del requisito di partecipazione. L’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione adottato in carenza dei presupposti, sulla base di una richiesta istruttoria ultronea e non radicata nella lex specialis, è illegittimo e determina il ripristino ex tunc dell’efficacia dell’originaria aggiudicazione.
Il Fatto
La società ricorrente, prima classificata in una gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, veniva aggiudicataria in virtù di una determinazione del Comune. A seguito delle verifiche attivate dalla Stazione Unica Appaltante, su sollecitazione della seconda classificata, l’Amministrazione disponeva l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria.
Il presupposto dell’autotutela era la presunta inidoneità della scrittura privata di usufrutto, datata 1/12/2025, a comprovare in modo certo la disponibilità del mezzo a carburante alternativo richiesto dal bando, per assenza di “data certa”. La società ricorrente impugnava gli atti, deducendo che la documentazione integrativa richiesta non era prevista dalla legge di gara.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi due motivi. Il Collegio ha chiarito che la nozione di “disponibilità” del mezzo, richiamata dalla lex specialis, deve essere intesa in senso giuridico, cioè come correlata all’esistenza di un titolo contrattuale valido, quale l’usufrutto. Il contratto di usufrutto stipulato in data 1/12/2025, allegato all’offerta, è stato considerato idoneo a dimostrare il possesso del requisito, in quanto la sua allegazione all’offerta stessa garantisce la collocazione temporale dell’atto in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La Corte ha inoltre evidenziato che la trascrizione nei pubblici registri per i beni mobili registrati ha rilievo soltanto dichiarativo (ex art. 2683 cod. civ.) e che l’autocertificazione di disponibilità resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 suffraga l’autenticità della scrittura privata, della cui genuinità l’Amministrazione non aveva comunque dubitato.
Quanto alla documentazione ulteriore (libretto di circolazione con immatricolazione ad uso proprio, assicurazione, bonifici, etc.), il Collegio ha ritenuto che essa attenga a oneri da soddisfare unicamente in vista dell’esecuzione della commessa, non essendo radicata in alcuna previsione normativa o della legge di gara. La loro richiesta è stata pertanto giudicata ultronea rispetto alla verifica del requisito di partecipazione, in ossequio ai principi di risultato, favor participationis e proporzionalità. Di conseguenza, l’annullamento d’ufficio disposto in carenza dei presupposti è stato dichiarato illegittimo, con ripristino dell’efficacia dell’originaria aggiudicazione.
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Nota della Redazione
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