Occupazione sine titulo e risarcimento sospeso fino all’opzione ex art 42 bis (TAR Emilia-Romagna n. 129 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione sine titulo di un fondo irreversibilmente trasformato per la realizzazione di un’opera pubblica, la domanda di risarcimento del danno proposta davanti al giudice amministrativo è inammissibile fino a quando l’amministrazione non abbia esercitato la scelta, ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, tra l’acquisizione sanante del bene e la sua restituzione, previa riduzione in pristino. Le pretese di carattere patrimoniale, tanto indennitarie quanto risarcitorie, possono essere esaminate solo dopo che sia stato definito il regime proprietario del terreno e, quindi, il titolo in forza del quale sono formulate. Fino a tale momento nessuna statuizione giudiziale può essere emanata sui profili risarcitori derivanti dall’asserita occupazione illegittima.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di terreni nel Comune di Anzola dell’Emilia, occupati d’urgenza con decreto prefettizio del 6.11.1995 per l’ampliamento della tangenziale. Il termine per l’emanazione del decreto di esproprio scadeva il 20.6.1998 e non veniva rispettato, mentre l’opera veniva realizzata e inaugurata il 21.12.2002. I terreni risultano pertanto irreversibilmente trasformati in assenza di un titolo di trasferimento della proprietà.
Dopo una prima condanna al risarcimento pronunciata dal Tribunale di Bologna, la Corte di Cassazione con la decisione n. 2440/2020 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. I ricorrenti hanno quindi riassunto la causa davanti al TAR, chiedendo il risarcimento dei danni da occupazione sine titulo e da perdita sostanziale del bene, quantificati sulla base della CTU svolta nel giudizio civile.
La Motivazione della Corte
La difesa di Anas Spa ha eccepito l’inammissibilità della domanda per mancata richiesta all’amministrazione di esercitare la scelta tra restituzione e acquisizione sanante. Il Collegio riconosce l’esistenza di due orientamenti contrapposti e ne dà conto in modo esplicito.
Per la Suprema Corte, il proprietario che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà proponendo domanda risarcitoria per equivalente ha diritto all’integrale ristoro del danno, comprensivo del valore del bene, poiché l’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 non è idoneo, fino all’esercizio del potere acquisitivo, a paralizzare i rimedi civilistici (richiamata Cass. civ. Sez. I n. 8958 del 2023).
Il TAR aderisce invece all’orientamento del giudice amministrativo. Poiché l’amministrazione dispone del potere di acquisizione sanante, fino alla decisione sull’esercizio di tale potere nessuna statuizione sui profili risarcitori può essere emanata. La domanda risarcitoria è aspetto strettamente connesso all’esercizio del potere ex art. 42 bis: la sentenza di accoglimento deve limitarsi a ordinare l’emanazione del provvedimento di acquisizione o di restituzione, mentre le pretese patrimoniali seguono solo dopo la definizione del regime proprietario (richiamate Cons. Stato Sez. IV n. 1181 del 2022, n. 8559 del 2021 e n. 4025 del 2020).
Spetta dunque all’amministrazione valutare se emanare il provvedimento di acquisizione o restituire i beni, previa riduzione in pristino, restando impregiudicata ogni futura statuizione sulle somme dovute per l’occupazione protrattasi nel tempo. La domanda risarcitoria, in quanto dipendente da un evento futuro non ancora verificato, è dichiarata inammissibile. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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