Diritto all’incarico di posizione organizzativa e decorrenza del conteggio degli otto anni (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 21 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni riunite in sede di controllo certificano positivamente l’ipotesi di contratto di interpretazione autentica dell’art. 17, comma 8, terzo periodo, del CCNL del comparto Funzioni Centrali 2022-2024, nella parte in cui chiarisce che il conteggio degli otto anni anche non consecutivi utili al diritto al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa decorre dagli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore del contratto, ovvero successivamente al 27 gennaio 2025. L’interpretazione autentica non innova la disciplina contrattuale, ma esplicita la portata della clausola già contenuta nella norma contrattuale. L’ipotesi non comporta ulteriori oneri di spesa, come attestato dall’apposito Nucleo tecnico.
Il Fatto
Alcune amministrazioni hanno indirizzato all’Aran quesiti sulla corretta applicazione dell’art. 17, comma 8, del CCNL Funzioni Centrali, con particolare riguardo al conteggio degli otto anni non consecutivi richiesti per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa. Da qui la sottoscrizione, in data 3 giugno 2025, di una ipotesi di contratto di interpretazione autentica della clausola, corredata dal parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei ministri, espressa per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ipotesi è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo in data 1° settembre 2025. Il Nucleo tecnico “Costo del lavoro” ha reso il rapporto n. 6/2025 del 15 settembre 2025. Le Sezioni riunite sono state convocate per il 22 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al controllo riguarda la decorrenza del periodo utile al conseguimento del diritto all’incarico di posizione organizzativa. L’art. 17 del CCNL, nel disciplinare le posizioni organizzative, eleva il limite massimo dell’indennità di posizione e introduce il diritto all’incarico per il funzionario che, a seguito di successive riassegnazioni, abbia ricoperto uno o più incarichi di posizione organizzativa o professionale per più di otto anni anche non consecutivi.
Il terzo periodo del comma 8 già prevede che la disciplina si applichi a partire dagli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore del contratto. L’ipotesi di interpretazione autentica, all’art. 1, esplicita che il conteggio degli otto anni inizia a decorrere dagli incarichi conferiti successivamente al 27 gennaio 2025.
Le Parti hanno ricondotto tale decorrenza alle modalità di trasparenza e selezione degli incarichi previste dal medesimo art. 17, comma 1, secondo periodo: pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, acquisizione delle disponibilità dei funzionari interessati e valutazione sulla base di criteri di selezione definiti in sede di confronto sindacale.
La Corte, preso atto dell’assenza di ulteriori oneri, ha certificato positivamente l’ipotesi di contratto e ha ordinato alla Segreteria di trasmettere la delibera all’Aran, alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per le relazioni sindacali, e al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP.
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Nota della Redazione
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