Riduzione degli ambiti territoriali sociali da sette a tre: atto di pianificazione sociale adeguatamente motivato (TAR Molise n. 276 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione del numero e dell’assetto degli ambiti territoriali sociali rientra nella competenza regionale e costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o abnormità. La normativa statale e regionale non impone specifiche forme di intesa con i comuni, richiedendo esclusivamente l’attivazione di procedure di concertazione, che risultano adeguatamente assolte anche mediante il coinvolgimento dei sindaci capofila degli ambiti preesistenti.

Il Fatto

Un comune ricorrente impugnava la deliberazione con cui il Consiglio regionale aveva approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027, censurando la scelta di ridurre da sette a tre il numero degli ambiti territoriali sociali. Il ricorrente deduceva la violazione del principio partecipativo e il difetto di istruttoria, sostenendo che la procedura di concertazione fosse stata inadeguata. Contestava altresì l’illegittimità delle previsioni relative ai requisiti di accesso alla selezione per il ruolo di Coordinatore d’Ambito, ritenendo che la modifica del requisito dell’esperienza quinquennale in “responsabilità gestionale” restringesse ingiustificatamente la platea degli aspiranti. Con motivi aggiunti, l’impugnativa veniva estesa agli esiti della procedura selettiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso in quanto infondato. Quanto al primo motivo, il Collegio ha precisato che la legge n. 328/2000 affida alle regioni la determinazione degli ambiti territoriali tramite “forme di concertazione”, senza prescrivere specifiche modalità di coinvolgimento o richiedere il consenso dei comuni. Una simile impostazione è risultata priva di fondamento normativo anche alla luce della legge regionale n. 13/2014, che attribuisce alla sola regione la funzione di individuazione degli ambiti e prevede mere procedure di concertazione.

Il Tribunale ha accertato che la regione aveva in concreto attivato un’adeguata fase partecipativa, istituendo un apposito gruppo tecnico con la partecipazione dei sindaci capofila e dei coordinatori degli ambiti esistenti, ai quali era stata data la possibilità di formulare osservazioni. La delibera di Giunta aveva inoltre esplicitamente motivato le ragioni dell’accorpamento, ritenuto coerente con le indicazioni del Piano Sociale Nazionale che promuove la coincidenza tra ambiti sociali, distretti sanitari e centri per l’impiego. La censura sull’inefficienza del nuovo assetto è stata giudicata generica, non essendo stati indicati concreti elementi di riscontro delle paventate ricadute negative.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che della maggiore delimitazione del requisito di accesso alla selezione possono dolersi gli aspiranti all’incarico e non un ente locale. Nel merito il motivo è stato comunque ritenuto infondato, trattandosi di scelta ampiamente discrezionale dell’amministrazione nella individuazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, non assistita da profili di manifesta irragionevolezza. La Corte ha infine dichiarato l’infondatezza dei motivi aggiunti in via derivata, avendo gli atti impugnati con essi tratto legittimità dagli atti presupposti non annullati.

La complessità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite, con il consolidato principio per cui la determinazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi è correlata alla specifica figura professionale da reclutare e alle esigenze organizzative dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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