Riduzione del consumo di suolo e varianti comunali prima dell’adeguamento del PTCP (TAR Lombardia n. 188 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune può approvare varianti generali o parziali del documento di piano finalizzate alla riduzione del consumo di suolo anche prima dell’integrazione del P.T.R. e dell’adeguamento dei P.T.C.P., purché assicuri un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero. La potestà pianificatoria comunale non è paralizzata dall’inerzia regionale e provinciale, in coerenza con il principio di inesauribilità della funzione di pianificazione urbanistica affermato dalla Corte costituzionale n. 179 del 2019. Le previsioni del P.T.C.P. di natura prescrittiva e prevalente operano solo nel senso di impedire la compromissione del bene tutelato, non di limitare una maggiore tutela comunale. La destinazione agricola impressa a un’area già classificata come tale ha natura conformativa e non espropriativa, sicché non sussiste alcun affidamento qualificato tutelabile in capo al privato.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di fondi nel territorio comunale, hanno impugnato la Variante Generale al P.G.T. approvata nel febbraio 2021, con la quale le loro aree sono state confermate nella destinazione agricola già impressa dal previgente strumento del 2012. Essi avevano presentato osservazioni chiedendo la classificazione delle aree come edificabili a bassa densità, offrendo anche la cessione gratuita di un compendio contiguo. L’Amministrazione ha respinto l’osservazione, richiamando la strategia di riduzione del consumo di suolo e il miglioramento del bilancio ecologico del Piano.

Il ricorso ha dedotto la violazione della legge regionale n. 31 del 2014 per essere stata approvata la Variante senza attendere l’integrazione del P.T.R. e l’adeguamento del P.T.C.P., oltre a eccesso di potere per irragionevolezza, violazione dell’art. 42 Cost. e difetto di motivazione sul parziale inserimento di un’area tra gli ambiti agricoli strategici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo superfluo lo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità. Sul primo ordine di censure, il Tribunale ha valorizzato il testo dell’art. 5, comma 4, legge regionale n. 31 del 2014, come novellato dalla legge regionale n. 16 del 2017: fino all’adeguamento dei piani sovraordinati, i Comuni possono approvare varianti assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero. La tesi del difetto assoluto di attribuzione è dunque smentita dalla stessa legge regionale.

Il percorso argomentativo si salda alla Corte costituzionale n. 179 del 2019, che ha dichiarato illegittima la preclusione delle varianti riduttive, rimarcando il principio di inesauribilità della funzione di pianificazione. Ne deriva la legittimità di una previsione che riduca le aree urbanizzabili per evitare nuovo consumo di suolo, come già affermato dalla stessa Sezione (TAR Lombardia n. 3029 del 2023) e dal Consiglio di Stato n. 2414 del 2021.

Sulla destinazione agricola delle aree, il Tribunale ha rilevato che essa conferma la precedente classificazione, senza alcuna reformatio in peius. L’ampia discrezionalità pianificatoria rende recessivo l’interesse del privato, salvo arbitrarietà manifesta o affidamento qualificato, nella specie insussistente. La finalità di contenimento del consumo di suolo è idonea a supportare la scelta, e l’adiacenza a zone urbanizzate non impone il riconoscimento del lotto intercluso in sede pianificatoria. Il vincolo impresso è conformativo, non espropriativo, e non genera indennizzo.

Quanto all’inserimento parziale dell’altra area tra gli ambiti agricoli strategici, il Collegio ha osservato che la classificazione deriva dal P.T.C.P. provinciale, di natura prescrittiva e prevalente ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge regionale n. 12 del 2005. Il Comune non poteva disapplicarla, dovendo l’eventuale erroneità essere contestata mediante tempestiva impugnazione dello strumento provinciale. Le osservazioni dei privati, inoltre, non impongono un dovere di confutazione analitica. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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