Responsabilità della PA e perdita di chance: errore scusabile esclude la colpa (Cons. Stato n. 1528 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio illegittimo della funzione amministrativa non integra di per sé la colpa dell’amministrazione. Ai fini della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. occorre accertare se l’adozione del provvedimento lesivo derivi da grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, in un contesto di fatto e normativo che palesi negligenza o imperizia. La violazione è scusabile quando il quadro normativo è incerto, la lex specialis obiettivamente oscura o mancano orientamenti giurisprudenziali consolidati. In tal caso difetta l’elemento soggettivo e il risarcimento va escluso per tutte le voci di danno, compresa la perdita di chance, che richiede comunque la prova rigorosa di una chance seria e della sua consistenza probabilistica.
Il Fatto
L’appellante, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso un Reparto Mobile, aveva partecipato al concorso interno per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, risultando vincitore. Nell’indicare la sede di preferenza aveva chiesto di permanere nell’ufficio di attuale servizio. L’amministrazione dispose invece l’assegnazione d’ufficio presso un diverso articolo organizzativo della stessa provincia.
Avverso quei provvedimenti l’interessato ricorse al TAR Marche, che respinse il ricorso; il Cons. Stato, Sez. II, n. 1166 del 16.02.2022 accolse l’appello e annullò gli atti, affermando che per “sede di servizio” deve intendersi lo stesso ufficio e non l’ambito provinciale. Il ricorrente chiese allora all’amministrazione la retrodatazione nella qualifica e la ricostruzione della carriera, oltre al risarcimento dei danni. Ottenuto il silenzio, adì il TAR Marche, che respinse la domanda risarcitoria. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’unico motivo, con cui si deduce il diritto al risarcimento per perdita di chance in relazione a successive procedure concorsuali e si contesta la scusabilità della colpa riconosciuta in primo grado. Il thema decidendum ruota attorno alla configurabilità dell’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano.
Richiamando un orientamento qualificato come jus receptum — da ultimo Cons. Stato, Sez. III, n. 7315 del 15.09.2025 — il Consiglio ribadisce che l’illegittimità dell’atto non basta: occorre verificare se la condotta sia ascrivibile a negligenza e imperizia oppure a errore scusabile, per contrasti giurisprudenziali, incertezza del quadro normativo o complessità della situazione di fatto.
Nel caso concreto la Corte ravvisa l’errore scusabile sotto tre profili. Anzitutto l’obiettiva oscurità della lex specialis applicata; in secondo luogo l’assenza di orientamenti consolidati; infine la circostanza che la nozione di “sede di servizio” non è puntualizzata a livello normativo e presenta un’ambiguità intrinseca, sciolta solo con la sentenza n. 1166 del 16.02.2022, che ha smentito l’opposto approdo del giudice di primo grado nel giudizio di annullamento. Anche la circolare richiamata dall’appellante era stata interpretata in modo divergente nei due gradi.
La carenza dell’elemento soggettivo vale a escludere in radice la responsabilità per tutte le voci di danno lamentate, compresa quella relativa alla ricostruzione della carriera, qualificata dall’appellante come autonoma. Il Collegio ritiene peraltro superfluo lo scrutinio degli ulteriori profili, osservando che la chance sarebbe comunque da escludere per la genericità delle deduzioni, non idonee a esprimere una consistenza probabilistica adeguata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1962 del 10.03.2025). L’appello è pertanto infondato e va respinto, con integrale compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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