Riduzione oraria automatica dopo decreto questorile ex art. 100 Tulps (TAR Emilia-Romagna n. 617 del 25.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il regolamento comunale di polizia urbana ricollega in via automatica alla chiusura dell’esercizio disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 Tulps la riduzione dell’orario di apertura del locale, il provvedimento sindacale che la applica costituisce esercizio vincolato e non discrezionale. Le censure che investono il merito della misura risultano inammissibili se la norma regolamentare non è stata formalmente impugnata e non è oggetto di specifica doglianza. La clausola di stile con cui si estende l’impugnazione a ogni atto presupposto, connesso o consequenziale è priva di valore processuale, perché inidonea a individuare uno specifico oggetto del petitum. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento quando, per la natura vincolata dell’atto, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Il Fatto
Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione sito in Ferrara impugna davanti al TAR Emilia-Romagna l’ordinanza con cui il Sindaco ha disposto la chiusura del locale dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo per la durata di dodici mesi. Il provvedimento muove da un decreto del Questore adottato ai sensi dell’art. 100 Tulps, che aveva sospeso l’attività per quattro giorni qualificando l’esercizio come ritrovo abituale di persone gravate da precedenti penali e di polizia. A questo si aggiungono le segnalazioni degli operatori di Polizia Locale, che avevano individuato nei pressi del locale soggetti dediti allo spaccio e erano intervenuti per una lite.
Il ricorrente articola sei motivi: nullità per assenza di sottoscrizione, violazione del legittimo affidamento e sviamento, carenza di potere del Sindaco in materia di pubblica sicurezza, violazione del ne bis in idem, omesso avviso di avvio del procedimento e sproporzione della sanzione. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto. In sede cautelare l’istanza di sospensione è respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione regolamentare applicata. L’art. 50, comma 6, del Regolamento di Polizia Urbana di Ferrara prevede che a chi sia stato sottoposto alla chiusura dell’attività ai sensi dell’art. 100 Tulps sia applicata la riduzione dell’orario di apertura per dodici mesi, con riduzione definitiva in caso di ulteriore applicazione. Il decreto questorile del 21.9.2023 ha dunque costituito il presupposto dell’atto impugnato, adottato sulla base del secondo periodo della stessa previsione.
Da qui la prima conseguenza processuale. Il ricorrente non ha formalmente impugnato l’art. 50 del regolamento e non ha formulato specifiche censure contro quella previsione. La formula con cui si estende l’impugnazione a ogni atto presupposto, connesso o consequenziale è priva di valore, perché solo un’inequivoca determinazione del petitum consente alle controparti di esercitare pienamente la difesa garantita dall’art. 24, comma 2, Cost. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. V, n. 5734 del 2024; Cons. Stato n. 1500 del 2017; Cons. Stato n. 3392 del 2015; Cons. Stato n. 2417 del 2014; Cons. Stato n. 1826 del 2013).
Ne segue il rigetto dei motivi sostanziali. L’atto impugnato è stato assunto in via strettamente consequenziale e vincolata, in applicazione della previsione regolamentare; la fascia oraria di chiusura è stata individuata sulla base dell’art. 47 del medesimo regolamento. Il Comune ha compiuto un’applicazione dovuta delle norme, senza margini di apprezzamento discrezionale.
Quanto ai profili formali, la doglianza sulla mancata sottoscrizione non è fondata, perché il Comune ha depositato copia conforme all’originale digitale con indicazione del numero di protocollo e del nome del firmatario. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è parimenti irrilevante: stante il richiamato art. 50, comma 6, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese e ordine di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.