Appello al Consiglio di Stato irricevibile per decadenza (C.G.A.R.S. n. 227 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso una sentenza del TAR Sicilia va proposto, a pena di inammissibilità, alla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che ne ha competenza funzionale inderogabile ex art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 373/2003 e art. 23 dello Statuto speciale. L’erronea proposizione del gravame dinanzi al Consiglio di Stato non determina di per sé inammissibilità, potendo l’appellante rimediare depositando l’atto a Palermo entro i termini decadenziali fissati dagli artt. 94 e 45 c.p.a. Non opera, nei rapporti tra i due plessi giurisdizionali, la translatio iudicii disciplinata dall’art. 15, co. 4, c.p.a., norma applicabile al solo giudizio di primo grado e non estensibile analogicamente in appello. Non è concedibile la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. per l’errore di ignorantia legis sul giudice competente, non scusabile.

Il Fatto

La società appellante aveva partecipato a una procedura regionale per agevolazioni alla ricerca e all’innovazione, collocandosi in posizione utile in graduatoria e ottenendo la concessione di un finanziamento, del quale percepiva anticipazioni. All’esito della rendicontazione, l’amministrazione regionale rideterminava in diminuzione l’importo del contributo.

La società impugnava il provvedimento di rideterminazione. Il TAR Sicilia, sede di Palermo, sez. I, con sentenza n. 1380/2022, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la controversia al giudice ordinario. Avverso tale pronuncia la società proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, che con ordinanza declinava la propria competenza in favore del C.G.A.R.S.; riassunto il giudizio, la causa giungeva alla camera di consiglio del 22 novembre 2023.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. rileva d’ufficio, previo avvertimento ex art. 73, co. 3, c.p.a., la possibile irricevibilità dell’appello per il momento del deposito. Muove dall’affermazione della propria competenza funzionale inderogabile ex art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 373/2003 e art. 6, co. 6, e art. 100 c.p.a., qualificando le due sezioni come sezioni staccate del Consiglio di Stato ma con specialità non solo territoriale, bensì funzionale, a presidio dell’autonomia regionale riconosciuta dall’art. 23 dello Statuto speciale e dalla Corte costituzionale n. 316 del 2004.

La tesi dell’appellante, secondo cui la tempestiva riassunzione consentirebbe la sanatoria tramite translatio iudicii, è respinta. Il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 15, co. 4, c.p.a., che disciplina la sola competenza dei TAR, ravvisando una non consentita estensione analogica di norma processuale, in contrasto con l’art. 14 disp. prel. c.c. e con il carattere di stretta interpretazione delle regole dell’azione. Anche l’art. 50 c.p.c. è ritenuto inapplicabile per il limite di compatibilità ex art. 39, co. 1, c.p.a..

Il C.G.A.R.S. chiarisce che la Adunanza Plenaria n. 10/2023, nel dichiarare la competenza del Consiglio siciliano, non ha inteso pregiudicare le statuizioni in rito, sul merito e sulle spese, riservate al giudice palermitano. Per l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. non emergono né oggettive incertezze di diritto né gravi impedimenti di fatto né contrasti giurisprudenziali. L’ignorantia legis sull’individuazione del giudice d’appello non è scusabile, richiamando il Collegio Ad. Plen. n. 12 del 2014 e la recente C.G.A.R.S. n. 107 del 2024.

Pertanto, poiché l’appello, notificato il 22 luglio 2022 e depositato al Consiglio di Stato il 1° agosto 2022, è stato depositato al C.G.A.R.S. solo il 7 giugno 2023, il gravame è dichiarato irricevibile per decadenza ex artt. 94 e 45 c.p.a. Le spese del grado sono integralmente compensate in ragione della peculiarità delle questioni e del recente intervento dell’Adunanza Plenaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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