Riduzione stipendio agente in aspettativa, deroga solo dal 2022 (TAR Toscana n. 348 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009, nella versione modificata dall’art. 29 del d.P.R. n. 57/2022, esclude la ripetizione della metà degli emolumenti corrisposti dal tredicesimo al diciottesimo mese di aspettativa anche quando sia stata attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa. La deroga migliorativa, tuttavia, opera solo dal 15 giugno 2022, data di entrata in vigore del decreto modificativo, e non è applicabile ai periodi stipendiali anteriori. Per i periodi antecedenti resta applicabile la disciplina previgente, che non contemplava l’ipotesi del reimpiego in mansioni compatibili tra le cause ostative alla ripetizione. Il giudice amministrativo non può quindi estendere retroattivamente l’effetto più favorevole in assenza di espressa previsione.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, era stata giudicata temporaneamente non idonea al servizio per infermità e, successivamente, permanentemente non idonea in modo parziale, con impiego limitato a mansioni d’ufficio e in servizi interni diurni. L’Amministrazione aveva attivato la procedura di utilizzo in servizi compatibili, acquisendo il parere della Commissione consultiva e stabilendo la ripresa del servizio.

Con decreto del 2023 la Questura applicava alla ricorrente la riduzione del trattamento economico nella misura del 50% per il periodo dal 31.10.2021 al 30.04.2022, sul presupposto dell’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione dell’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009, come modificato dal d.P.R. n. 57/2022, e dell’art. 68, comma 5, del d.P.R. n. 3/1957.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il thema decidendum nell’applicabilità o meno, al caso concreto, del nuovo art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009, nella versione introdotta dall’art. 29 del d.P.R. n. 57/2022. Il percorso argomentativo muove da una ricostruzione normativa: la versione originaria del 2009 prevedeva la ripetizione degli emolumenti quando non fosse riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non fossero attivate le procedure di transito in altri ruoli, senza menzionare l’ipotesi del reimpiego in servizi compatibili.

La modifica del 2022 introduce una terza ipotesi di non ripetibilità, costituita dal caso in cui sia stata attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa. Il Tribunale rileva che il decreto n. 57/2022 è entrato in vigore il 15 giugno 2022, come desumibile dal rinvio all’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 e all’art. 7, comma 11, del d.lgs. n. 195/1995.

Su questa base il Collegio esclude l’applicazione retroattiva della deroga migliorativa. Il periodo stipendiale oggetto di ripetizione, dal 31.10.2021 al 30.04.2022, è interamente anteriore all’entrata in vigore della nuova disposizione. In quel periodo l’unica norma applicabile era l’art. 68, comma 5, del d.P.R. n. 3/1957, che riconosce lo stipendio intero per i primi dodici mesi e la metà per il restante periodo. La censura della ricorrente, che invocava la disciplina sopravvenuta, non coglie quindi nel segno.

Il ricorso è pertanto respinto nel merito. Il Collegio dichiara inoltre inammissibile la domanda di risarcimento del danno da ritardo, contenuta in una mera memoria non notificata, e la connessa richiesta di compensazione. La novità e complessità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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