Integrazione tardiva in ricorso gerarchico non sana onere documentale CIGO (TAR Puglia n. 360 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di integrazione salariale ordinaria, l’impresa che invoca il beneficio deve fornire già con la domanda un supporto documentale idoneo a dimostrare con certezza l’epoca di ultimazione dei lavori, mediante relazione tecnica e contratto con il committente. L’integrazione documentale prodotta soltanto in sede di ricorso gerarchico è tardiva e non sana la carenza originaria della richiesta. Il diniego dell’INPS è pertanto legittimo quando la documentazione allegata all’istanza risulti insufficiente e la successiva produzione, oltre che postuma, sia incompleta. La conferma del provvedimento in sede gerarchica non preclude l’impugnazione giurisdizionale, ma non consente di colmare retroattivamente l’onere probatorio gravante sull’istante.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva all’INPS il riconoscimento della CIGO per un periodo del 2017, a seguito dell’anticipata ultimazione di due cantieri. L’Ente respingeva l’istanza con provvedimento del 6.02.2018, rilevando che non era stata dimostrata con certezza l’epoca di conclusione dei lavori e che non era stata data corso all’integrazione documentale richiesta. Avverso tale diniego la società proponeva ricorso gerarchico, a sua volta respinto con deliberazione del 29.10.2018.

La società adiva quindi il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che si dichiarava privo di giurisdizione. La controversia veniva riassunta dinanzi al TAR Puglia, con riproposizione dei motivi di difetto di presupposti e di carenza di motivazione. L’INPS eccepiva l’irricevibilità del gravame per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento del 6.02.2018.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinava anzitutto l’eccezione di irricevibilità, respingendola sulla scorta di un orientamento consolidato, richiamato nella specie tramite TAR Molise n. 272/2024: quando il provvedimento dell’organo sovraordinato confermi in sede gerarchica quello impugnato, l’annullamento giurisdizionale del primo per vizi riferibili all’atto originario comporta anche l’annullamento del provvedimento di base. La via del ricorso gerarchico, dunque, non preclude l’accesso alla tutela giurisdizionale.

Nel merito il ricorso è stato giudicato infondato. Il Collegio ha richiamato l’art. 2 del D.M. 15/04/2016, che impone all’impresa di documentare con relazione tecnica dettagliata le ragioni della sospensione e di dimostrare, su elementi oggettivi, la persistenza dell’operatività sul mercato. Ha poi richiamato l’art. 4 dello stesso decreto, che per le fattispecie di fine cantiere e fine fase lavorativa richiede che la relazione documenti la durata prevista e la fine dei lavori, con allegazione del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori.

Dagli atti è emerso che la società aveva inoltrato solo una relazione tecnica contenente la dichiarazione di anticipata ultimazione dei lavori. L’INPS aveva chiesto con PEC copia del contratto dal quale evincere la durata o la fine delle opere; era seguita solo documentazione attestante la ripresa dell’attività con un nuovo committente. Solo in occasione del ricorso gerarchico la società ha depositato le relazioni dei direttori dei lavori con indicazione della data di consegna delle opere.

Il Collegio ha ritenuto tale produzione tardiva e, comunque, incompleta: non è stato allegato il contratto con il committente e le dichiarazioni dei direttori non erano accompagnate da copia dei documenti d’identità. La documentazione disponibile al momento della domanda era quindi insufficiente a provare l’epoca di ultimazione. È stata esclusa anche la dedotta carenza di motivazione, essendo le ragioni del diniego chiaramente percepibili. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *