Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1939 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’ente pubblico inadempiente di dare esecuzione al titolo entro un termine congruo. Ove perduri l’inottemperanza alla scadenza, il Collegio provvede ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. alla nomina di un commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigente o funzionario. In sede di ottemperanza sono dovute le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, mentre non lo sono quelle non funzionali, quali le spese di precetto o di procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per il pagamento di un importo rilevante. Il Comune propose opposizione e il Tribunale dichiarò improponibile la domanda monitoria, revocando il decreto e condannando la società alle spese. In riforma, la Corte d’Appello condannò l’ente locale al pagamento di € 182.727,30, oltre interessi convenzionali e spese di lite.

La sentenza d’appello fu notificata al Comune e, in difetto di impugnazione, passò in giudicato. Nonostante le diffide, l’ente non pagò. La società propose allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si costituì.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza azionata è del giudice ordinario ed è passata in giudicato, come da certificazione versata in atti: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’esperimento del giudizio di ottemperanza.

Il TAR accerta poi il rispetto dei termini processuali: quello decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre documentata la notificazione della sentenza al Comune ai fini dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’ente, il Collegio riconosce l’obbligo del Comune di dare esecuzione al titolo entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Quanto alle spese successive al decreto azionato, il TAR distingue: sono dovute quelle funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della sentenza e agli atti accessori, purché documentate; non sono dovute, invece, le spese di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, perché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore, come affermato da T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n. 2101 del 2024.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., con facoltà di delega. Il compenso sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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