Riesame AIA può recepire CTU penale e imporre prescrizioni ulteriori alle BAT (Cons. Stato n. 5753 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale ex art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, attivato dall’emanazione delle nuove conclusioni sulle BAT, l’autorità competente può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti in proprio possesso, comprese le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in sede penale e degli accertamenti dell’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. Il potere prescrittivo non è limitato alla mera riproduzione delle prescrizioni previgenti: la distinzione tra misure specificative e misure innovative non delimita l’ambito delle condizioni imponibili. Le prescrizioni ulteriori rispetto alle BAT sono legittime quando si fondano sull’art. 29-sexies del medesimo testo unico e rispondono all’esigenza di migliorare il rendimento ambientale dell’impianto. L’accoglimento parziale delle censure impedisce la piena soccombenza e giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

La società appellante gestisce uno stabilimento autorizzato allo smaltimento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi. A seguito dell’adozione della decisione di esecuzione 2018/1147/UE, recante le nuove conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti, la Provincia autonoma di Trento ha avviato il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale e ha rilasciato un provvedimento con numerose nuove prescrizioni contenute in un allegato.

La società ha impugnato tali prescrizioni davanti al T.R.G.A. della Provincia di Trento, deducendone il carattere innovativo, l’illegittimo recepimento di una consulenza tecnica svolta in sede penale, la violazione della disciplina sui rifiuti e delle BAT, nonché la sproporzione degli oneri gestionali. Il Tribunale ha respinto le censure, accogliendo solo quelle sui termini di adempimento di alcune prescrizioni. Contro la sentenza è proposto appello, resistito dalla Provincia.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il tema dell’utilizzo della consulenza tecnica penale. Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato richiama l’atto istruttorio solo per due prescrizioni e che le misure trovano il proprio fondamento nell’art. 29-octies del testo unico ambientale. L’amministrazione ha proceduto al riesame in autonomia rispetto al procedimento penale, come consentito dall’art. 129, comma 3-ter, disp. att. cod. proc. pen., e ha reso edotta la società della possibilità di valutare gli esiti dei controlli e della relazione peritale.

La Corte conferma quindi la lettura dell’art. 29-octies, comma 5, secondo cui l’autorità può utilizzare tutte le informazioni pertinenti, comprese le verifiche dell’agenzia provinciale. Il riesame implica una nuova e approfondita valutazione dei presupposti del titolo autorizzativo, nell’ambito della quale l’utilizzo di tali accertamenti si palesa ragionevole.

Quanto al carattere innovativo delle prescrizioni, il Collegio ritiene che la distinzione tra misure specificative e misure innovative non delimiti con precisione il potere dell’amministrazione. Il potere prescrittivo si correla ai contenuti dell’art. 29-sexies, che consente di fissare valori limite, disporre misure di protezione e introdurre ulteriori condizioni specifiche giudicate opportune. L’evoluzione tecnica dei processi di trattamento rende immanente l’esigenza di continuo adeguamento.

Nel merito, la Corte esamina le singole prescrizioni e ne conferma la legittimità. Il rinvio alla normativa tecnica UNI 10802 trova base nell’art. 184, comma 5, del testo unico; l’individuazione dei traccianti da parte dell’amministrazione rientra nella discrezionalità tecnica; il divieto di miscelazione si fonda sull’art. 187 e sull’art. 184, comma 5-ter, nonché sui principi affermati dalla Corte costituzionale n. 75 del 2017.

La Corte accoglie invece il motivo sulle spese del primo grado: l’accoglimento parziale delle censure impedisce di configurare una piena soccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ., anche in ragione della complessità tecnico-giuridica della materia. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *