Motivazione per relationem e preavviso di rigetto nel diniego di nulla osta (TAR Lazio n. 581 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem è ammessa dall’art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, ma richiede che l’atto richiamato sia non solo indicato, ma anche reso disponibile all’interessato. La disponibilità si intende in senso eventuale: è sufficiente che il documento sia accessibile a richiesta dell’interessato. Ove tali condizioni manchino, il provvedimento è viziato per difetto di motivazione. L’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 è viziante anche per provvedimenti vincolati, quando la peculiarità della fattispecie rende utile il contributo del privato alla ricostruzione dei presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per lavori di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria di fabbricati su terreno ricadente nella fascia di rispetto consortile. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma e Latina ha espresso parere negativo con nota n. 2048 del 17 aprile 2019, fondandolo sul richiamo al verbale del C.d.A. n. 5/2019 e sulla non conformità alle NTA del PRT vigente.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo tre motivi: difetto di motivazione per mancata allegazione del verbale richiamato; violazione dell’art. 17 delle NTA del PRG; omissione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il Consorzio e il Comune di Pontinia non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha esaminato il primo e il terzo motivo, fondati e dirimenti, assorbendo il secondo. Quanto al vizio motivazionale, il TAR ha richiamato l’orientamento consolidato (Cons. St., V, n. 752/2016; id., VI, n. 542/2017; Cons. St., V, n. 265/2023) secondo cui la motivazione per relationem è ammessa anche col mero richiamo alle risultanze istruttorie, purché l’atto sia indicato e reso disponibile.
Il Collegio ha distinto l’orientamento più rigoroso, che richiede l’allegazione materiale dell’atto (Cons. St., VI, n. 3389/2006; T.A.R. Campania, I, n. 1041/1997), da quello prevalente che intende la disponibilità in senso eventuale (Cons. St., VI, n. 3001/2023; Cons. St., VI, n. 10044/2022; Cons. St., III, n. 2438/2024). Ha aderito a quest’ultimo.
Nel caso concreto, il Consorzio non ha riportato neppure per stralci il contenuto del verbale, non l’ha allegato e non l’ha reso disponibile. Il modus operandi ha violato l’art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, impedendo al ricorrente di comprendere l’iter logico del diniego e la riconducibilità della fattispecie all’art. 17, comma 6 delle NTA del PRG. Il vizio è stato pertanto accertato.
Quanto al terzo motivo, il TAR ha riconosciuto che il nulla osta non è connotato da discrezionalità e che per i provvedimenti vincolati si tende a escludere l’efficacia viziante dell’omesso preavviso. Ha tuttavia valorizzato la ratio dell’art. 10-bis, ritenendo indispensabile l’inoltro del preavviso in quei casi in cui il contributo del privato possa utilmente orientare l’esercizio del potere (Cons. St., III, n. 6288/2021; CGARS, S.G., n. 750/2020). Il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato, con condanna in solido del Consorzio e del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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