L’inclusione in un piano di recupero di un immobile non degradato è illegittima per sviamento (TAR Abruzzo n. 283 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di recupero ex art. 28 della l. n. 457/1978 è strumento di pianificazione urbanistica a finalità attuative, con efficacia temporale decennale, e non meramente programmatico: è impugnabile per la sua immediata e diretta lesività, ove preveda l’assoggettamento di un immobile a vincolo demolitorio. L’inclusione nel piano di un edificio non versante in stato di degrado, perché regolarmente ristrutturato sulla base di una S.C.I.A. i cui effetti si siano consolidati, è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione. È altresì viziato da sviamento il piano che persegua finalità meramente privatistiche, sacrificando un’unità immobiliare per avvantaggiarne altre, o che imponga la demolizione di edifici preesistenti, per i quali le distanze legali non sono applicabili in sede di ricostruzione. La variante puntuale che muti la zonizzazione di un immobile di pregio storico, fondandosi solo su esigenze di attuabilità, è illegittima per difetto di motivazione e per eccesso di potere, contrastando con il legittimo affidamento del privato.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un edificio di interesse storico in centro urbano, aveva ottenuto il consolidamento degli effetti di una S.C.I.A. per lavori di ristrutturazione. Il Comune, tuttavia, adottava un piano di recupero che prevedeva la demolizione integrale dell’immobile, includendolo nel comparto di intervento. La ricorrente impugnava gli atti di adozione e approvazione del piano, nonché la presupposta variante urbanistica che aveva riclassificato l’immobile da sottozona A2 a sottozona B9.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, affermando che il piano di recupero non ha natura meramente programmatica, ma è strumento attuativo in grado di incidere direttamente sul diritto di proprietà, tanto più laddove preveda la demolizione dell’immobile. La sua impugnazione è, quindi, ammissibile per la sua immediata lesività.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure. La ricorrente aveva presentato una S.C.I.A. per interventi di ristrutturazione e, decorso il termine per i provvedimenti inibitori senza che il Comune avesse adottato rilievi, gli effetti si erano consolidati ex art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 e art. 23, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non poteva, quindi, ignorare il legittimo affidamento e la situazione di fatto venutasi a creare, includendo un immobile non più degradato tra quelli da demolire.
La Corte ha inoltre ravvisato il vizio di sviamento di potere. La relazione illustrativa del piano giustificava la demolizione totale con la necessità di rispettare le distanze legali, ma tale assunto è erroneo: l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 si applica ai nuovi edifici, non alle ricostruzioni di quelli preesistenti. La scelta di realizzare un unico corpo di fabbrica, in luogo del recupero conservativo, ha rivelato la finalità di massimizzare l’interesse economico dei privati promotori, alterando la fisionomia del tessuto urbano.
Infine, è stata accolta la censura sulla variante di zonizzazione. La modifica della destinazione urbanistica dell’immobile, da sottozona A2 a B9, era motivata solo da esigenze di attuabilità dell’intervento e non dal venir meno del pregio storico-architettonico. Ciò ha determinato un difetto di motivazione e un vizio di eccesso di potere, lesivo dell’affidamento della proprietaria.
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Nota della Redazione
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