Compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e centralità dell’ISEE (TAR Lombardia n. 2069 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del livello di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate spetta allo Stato e, in via integrativa, alla Regione; i Comuni non possono introdurre criteri o parametri derogatori rispetto all’ISEE, unico indicatore per l’accesso e per la ripartizione degli oneri. È illegittima la previsione di fasce che, formalmente agganciate all’ISEE, ne eludano la ratio fino a escludere la contribuzione pubblica in presenza di un indicatore inferiore al costo della prestazione. Parimenti illegittima è la determinazione della quota a carico dell’assistito operata valorizzando entrate escluse dal calcolo ISEE, come l’indennità di accompagnamento e di invalidità civile, giacché in tal modo si richiedono sforzi economici che il legislatore nazionale considera non sostenibili. Il Comune deve garantire la presa in carico personalizzata, verificare la quota sanitaria secondo i LEA e far decorrere l’integrazione dal momento in cui si manifesta il bisogno, salvo rivalsa verso gli altri soggetti onerati.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno della sorella con disabilità grave, chiedeva al Comune la predisposizione del progetto individuale di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000, essendo l’assistita inserita dal 2002 in una comunità socio-sanitaria. Il Comune interrompeva dal 01.04.2022 il contributo alla retta, ritenendo superata la soglia di 10.000,00 euro di ISEE prevista dall’atto di indirizzo distrettuale risalente al 2007.
Il ricorrente impugnava le note di diniego, poi la delibera di aggiornamento delle fasce e, da ultimo, la determinazione con cui il Comune riconosceva l’integrazione solo dal marzo 2023, calcolandola sulle entrate dell’assistita anziché sull’ISEE. L’ente eccepiva il difetto di jus postulandi e la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Il difetto di autorizzazione del giudice tutelare è sanabile ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., e l’autorizzazione sopravvenuta opera con efficacia ex tunc; richiama sul punto Cass. civ. n. 2498/2022. L’interesse al ricorso introduttivo permane, poiché il beneficio è stato riconosciuto solo dal marzo 2023, residuando il pregiudizio per il periodo precedente.
È invece inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti: la delibera impugnata contiene norme generali e astratte, rispetto alle quali l’interesse diventa concreto solo con l’atto applicativo, individuato nel secondo ricorso per motivi aggiunti, secondo Cons. Stato n. 1159/2020.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la cornice normativa. L’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000 impone al Comune di residenza gli obblighi di integrazione economica; l’art. 34 del d.P.C.M. 12.01.2017 disciplina la quota sanitaria dei trattamenti residenziali, pari al 70 o al 40 per cento della tariffa giornaliera secondo la gravità. Sul versante reddituale, il d.P.C.M. n. 159/2013 individua nell’ISEE lo strumento di valutazione della capacità economica, nell’ambito della competenza statale sui livelli essenziali delle prestazioni ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
Il Tribunale afferma che i Comuni non possono derogare ai parametri ISEE neppure attraverso la previsione di fasce che, di fatto, azzerino la contribuzione a fronte di un indicatore di poco superiore alla soglia. Richiama Cons. Stato n. 3757/2023 e Cons. Stato n. 6926/2020: lo spazio normativo residuale riguarda le Regioni, non gli enti locali. Parimenti illegittima la determinazione della quota sulle entrate dell’assistita, poiché l’indennità di accompagnamento e di invalidità non costituiscono incrementi di ricchezza, secondo Cons. Stato n. 7850/2020. Il progetto individuale difetta inoltre di istruttoria quanto al budget di cura e alla decorrenza, che deve retroagire al momento del bisogno, ex art. 38, primo comma, Cost.
Il Collegio accoglie dunque il ricorso introduttivo e i secondi motivi aggiunti, annulla i provvedimenti impugnati e ordina al Comune di rideterminarsi dal 01.04.2022, assumendo provvisoriamente la quota SSR e calcolando il residuo secondo l’ISEE.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.