Controllo giudiziario: ricorso in Cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 22795 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sull’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto. Non è quindi consentita la denuncia di apparenza della motivazione intesa come vizio di coerenza interna e logicità, riconducibile all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. La nozione di motivazione apparente rileva solo quando il discorso argomentativo manchi dei requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità. È generico, e come tale inammissibile, il motivo che affermi la bonificabilità dell’impresa senza indicare un concreto percorso di bonifica e le misure organizzative da adottare.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, quale misura di prevenzione richiesta dal privato. Il Tribunale rigettava l’istanza e la Corte d’appello, con decreto del 30 settembre 2025, confermava il rigetto.
Avverso il decreto della Corte d’appello la società proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge per deficit assoluto di motivazione o motivazione apparente in ordine alle condizioni di ammissibilità del controllo, e violazione di legge per non avere la Corte riformato il decreto, poiché la società sarebbe stata bonificabile con l’ausilio di un controllore giudiziario.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e, in parte, non consentiti. Muove dal presupposto che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso avverso il provvedimento della Corte d’appello in sede di impugnazione è ammissibile solo per violazione di legge, con applicazione dei limiti di deducibilità previsti dagli artt. 10, comma 3, e 27 d.lgs. n. 159/2011, richiamando Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme.
Quanto al primo motivo, la doglianza di apparenza della motivazione introduce in realtà una critica al merito della stessa, ovvero alla sua coerenza interna e logicità, secondo i parametri dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. motivo non consentito nel processo di prevenzione.
La Corte precisa poi la nozione di motivazione apparente, che la giurisprudenza circoscrive ai casi in cui la motivazione «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo», citando Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993. Rientrano in tale ipotesi l’uso di timbri o moduli a stampa e il ricorso a clausole di stile, oppure la dissimulazione della totale mancanza di un vero esame critico degli elementi di fatto e di diritto, secondo Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato esula da tale perimetro, avendo offerto una motivazione articolata sulle ragioni del rigetto, con riferimento al sostegno territoriale di un gruppo camorristico e al ruolo rivestito dall’amministratore, che aveva assunto la carica al fine di evitare il sospetto di infiltrazione. La Corte ritiene adeguata e logica l’attenzione dedicata alla figura dell’imprenditore, incline a soddisfare le richieste del gruppo per conseguire un vantaggio imprenditoriale.
Il secondo motivo è dichiarato generico e meramente assertivo: la società afferma la bonificabilità senza prospettare uno specifico percorso virtuoso, senza indicare modalità di attuazione o misure organizzative, né la direzione da imprimere all’attività per renderla immune da condizionamenti illegali. A fronte di una motivazione approfondita, il motivo si risolve in una petizione di principio, scadendo nella genericità che è causa di inammissibilità ex art. 581, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
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Nota della Redazione
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