Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe NEWS-D: definizione dei compiti e organizzazione (Cons. Stato n. 963 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere consultivo del Consiglio di Stato su uno schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato in attuazione dell’art. 14-bis, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, non ha carattere ostativo anche quando rilevi profili critici. La definizione dei compiti e dell’organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D) richiede che la raccolta e la trasmissione dei dati avvengano in forma anonimizzata e senza includere dati personali. L’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e la verifica di neutralità finanziaria da parte della Ragioneria generale dello Stato costituiscono adempimenti non eludibili, ancorché non ostativo.
Il Fatto
La Presidenza del consiglio dei ministri ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante la definizione dei compiti e dell’organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), adottato in attuazione dell’art. 14-bis, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Il provvedimento è preordinato alla disciplina del trattamento dei dati e delle modalità di raccolta dei medesimi, in forma anonimizzata, e alla individuazione dei soggetti di cui il Dipartimento può avvalersi.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende atto della avvenuta acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso in senso favorevole alla duplice condizione: l’integrazione della definizione di “dati e informazioni utili per la formulazione dei documenti di output del NEWS-D” e la previsione di tecniche adeguate di anonimizzazione con riferimento ai casi di intossicazioni e decessi.
Il nuovo testo dello schema si conforma ai rilievi, trasponendo la definizione nella nuova lettera dd) dell’articolo 1 ed escludendo espressamente i dati personali, mentre la lettera v) reca ora la definizione di dati anonimizzati. L’articolo 25, relativo al trattamento dei dati, è stato riformulato prevedendo che la raccolta e la trasmissione avvengano in conformità alle tecniche di anonimizzazione e non contengano dati personali, nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679.
L’articolo 11, comma 1, è stato altresì integrato con il più puntuale riferimento a soggetti o enti pubblici, operanti nel settore delle tossicodipendenze, in possesso di adeguate conoscenze sulle nuove sostanze psicoattive (NPS) e sulle sostanze stupefacenti e collegati con i sistemi nazionali e internazionali di monitoraggio per le droghe.
Resta, tuttavia, il profilo relativo alla mancata bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e alla mancata sottoposizione della relazione tecnica alla verifica di cui all’art. 17, comma 3, legge n. 196/2009. La Sezione, richiamando i precedenti pareri (n. 1440 del 19 dicembre 2025 e n. 1485 del 24 dicembre 2025), ribadisce che si tratta di adempimento non eludibile, pur non formulando rilievo ostativo e raccomandandone l’acquisizione nel prosieguo dell’iter procedimentale e prima della definitiva emanazione.
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Nota della Redazione
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