Amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati è articolazione dello Stato nella truffa aggravata (Cass. pen. Sez. II n. 33208 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione giudiziaria dei beni appresi con vincolo di prevenzione costituisce articolazione dello Stato-apparato e non un semplice ente di gestione temporanea del patrimonio. L’amministratore giudiziario, nominato dal Tribunale e sottoposto a obbligo di rendicontazione al pubblico ministero, esercita in sostituzione del proposto le facoltà sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Ne consegue che chi incassa fraudolentemente i canoni di locazione destinati all’amministrazione giudiziaria, procurandosi un ingiusto profitto con danno dello Stato, commette truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640, secondo comma, cod. pen., procedibile d’ufficio e non a querela.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna di un imputato per truffa ai danni dello Stato. Gli si contestava di avere tratto in inganno gli inquilini di un immobile sottoposto a sequestro di prevenzione, riscuotendo i canoni di locazione che avrebbero dovuto essere percepiti dall’amministrazione giudiziaria.
Il difensore ricorreva in cassazione deducendo, tra l’altro, che l’amministrazione giudiziaria non si identificherebbe con lo Stato, con conseguente insussistenza dell’aggravante e necessità di una querela inesistente. Ulteriori motivi riguardavano la valutazione delle prove e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il primo e il terzo motivo, che contestano sotto diversi profili la sussistenza della fattispecie aggravata. L’amministrazione giudiziaria dei beni appresi con vincolo di prevenzione è, contrariamente a quanto dedotto, una articolazione dello Stato-apparato.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 34, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, che attribuisce al Tribunale del procedimento di prevenzione la nomina del giudice delegato e dell’amministratore giudiziario. Quest’ultimo esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura e ha un obbligo di rendicontazione al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 34, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011.
Da ciò la Corte trae la conclusione che l’amministratore giudiziario è un’articolazione tecnica dell’autorità giudiziaria cui è affidato il procedimento di prevenzione, da essa dipendente e ad essa riconducibile. L’amministratore gestisce i beni in sostituzione del proposto durante il periodo del sequestro; solo con la confisca definitiva interviene l’Agenzia nazionale per i beni confiscati. Nel caso concreto l’imputato incassava i canoni destinati all’amministratore giudiziario, procurandosi un ingiusto profitto con danno dello Stato. Si versa dunque in un caso pacifico di truffa ai danni dello Stato, procedibile ex officio.
Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità: si risolve nella richiesta di una lettura alternativa delle prove, estranea al perimetro del giudizio di legittimità. La Corte riafferma che non può compiersi alcuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove, restando il sindacato limitato alla tenuta logica del percorso argomentativo e alla sua aderenza alle fonti di prova, che se ritenute travisate vanno allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza, come affermato da Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015. Nel caso concreto la motivazione sulla responsabilità risulta accurata ed esaustiva.
Non superano l’ammissibilità nemmeno le doglianze sull’attenuante del danno di speciale tenuità e sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’appello aveva rilevato che la percezione indebita dei canoni si era protratta per un considerevole lasso di tempo e che il danno non era lieve; quanto alle generiche, la personalità del ricorrente e l’atteggiamento valutato come spregiudicato ne ostavano alla concessione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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