Riesame cautelare, trasmissione d’ufficio degli atti sopravvenuti favorevoli (Cass. pen. Sez. VI n. 33407 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari, l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114/2024, impone la trasmissione al tribunale del riesame delle dichiarazioni rese nell’interrogatorio preventivo di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., a prescindere dal loro contenuto. Fuori da tale previsione, l’obbligo di ostensione degli elementi sopravvenuti segue il criterio del loro contenuto favorevole all’indagato e comprende le dichiarazioni rese nell’interrogatorio di garanzia o a seguito di invito a presentarsi, purché oggettivamente favorevoli. L’indagato che denunci la mancata trasmissione deve specificarne i contenuti di favore. Tuttavia, ove il pubblico ministero non contesti il contenuto favorevole dell’atto e ne ammetta la rilevanza investigativa, il tribunale del riesame può rilevare d’ufficio la mancanza di un elemento sopravvenuto favorevole potenzialmente decisivo.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Trento, in sede di riesame, ha dichiarato la perdita di efficacia, ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., della misura cautelare dell’obbligo di dimora applicata a un indagato per il reato di cui agli artt. 353-bis, 110 e 61 n. 9 cod. pen.

La perdita di efficacia è stata determinata dalla mancata trasmissione del verbale di interrogatorio reso dall’indagato al pubblico ministero dopo l’esecuzione della misura e prima della presentazione dell’istanza di riesame. Il ricorrente deduce la violazione della norma processuale, sostenendo che il Tribunale avrebbe fondato la decisione sulla presunta natura favorevole del verbale senza che l’indagato avesse assolto all’onere di allegarne il contenuto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra interrogatorio nel corso delle indagini e interrogatorio di garanzia, per poi ricostruire la portata dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. La norma, come modificata dalla legge n. 114/2024, impone la trasmissione delle dichiarazioni rese nell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Tale obbligo prescinde dal contenuto delle dichiarazioni ed è funzionale alla verifica del requisito dell’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., che sanziona con la nullità l’ordinanza genetica priva di specifica valutazione degli elementi esposti dall’indagato.

Fuori da questa previsione, rileva il Collegio, l’articolo non contiene un’elencazione analitica degli atti da trasmettere e li individua secondo due criteri: la presentazione unitamente alla richiesta cautelare, che include anche gli elementi favorevoli e le memorie difensive già depositate, e il contenuto favorevole degli elementi sopravvenuti. Quest’ultimo criterio riguarda indistintamente tutti gli elementi sopravvenuti all’ordinanza e comprende le dichiarazioni rese nell’interrogatorio successivo, di garanzia o a seguito di invito a presentarsi, a condizione che contengano elementi favorevoli.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che l’interrogatorio di garanzia rientra tra gli elementi favorevoli sopravvenuti solo quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole e non si limiti alla mera contestazione delle accuse (Sez. 6, n. 12151 del 12/03/2025). L’indagato che si dolga della mancata trasmissione ha però l’onere di specificare i contenuti di favore, non potendone sostenere apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022; Sez. 6, n. 20527 del 28/03/2003).

Nel caso concreto, dalla richiesta di riesame emergeva la deduzione del venir meno del pericolo di inquinamento probatorio, unica esigenza cautelare posta a fondamento della misura, con richiamo all’ampia collaborazione resa nell’interrogatorio davanti al pubblico ministero. Dinanzi a tale deduzione difensiva, pur in assenza di una specifica eccezione sulla violazione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., il Tribunale ha legittimamente rilevato d’ufficio l’inadempimento dell’obbligo di trasmissione, trattandosi di atto con valore collaborativo e rilevanza decisiva per la valutazione della permanenza del pericolo di inquinamento.

La Corte precisa così la regula iuris: ove il contenuto favorevole dell’atto non sia contestato dal pubblico ministero, che anzi ne chiarisca la rilevanza per l’eventuale prosecuzione delle indagini, il tribunale del riesame può rilevare d’ufficio la mancanza di un elemento sopravvenuto favorevole potenzialmente decisivo. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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