Onere di elezione di domicilio nell’atto di impugnazione e inammissibilità (Cass. pen. Sez. VI n. 33406 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. L’onere è assolto anche mediante il richiamo espresso e specifico, contenuto nell’atto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. Il richiamo deve essere chiaro, inequivoco e idoneo a consentire, senza necessità di indagini, l’immediata e certa individuazione del luogo di notificazione. In caso di plurime dichiarazioni o elezioni, spetta al difensore indicare quale debba essere utilizzata. La mera indicazione del luogo di domicilio, priva del riferimento all’atto e alla sua collocazione, è insufficiente a soddisfare il requisito.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il giudice territoriale ha ritenuto non sufficiente, ai fini dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., il mero riferimento nell’intestazione dell’atto di impugnazione all’elezione di domicilio presso il luogo di residenza del ricorrente.

Con due motivi tra loro connessi, il ricorrente deduce violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU, lamentando un’interpretazione formalistica della norma processuale, lesiva del diritto di difesa e del giusto processo. Rileva di essere stato presente nel giudizio abbreviato e di aver rinnovato l’elezione di domicilio in sede di interrogatorio, elezione richiamata nell’atto di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La Corte muove dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, e applicabile ratione temporis alla fattispecie, come affermato dalle Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice.

La norma, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, persegue finalità di efficienza e speditezza del processo penale. Essa impone alla parte impugnante un onere di leale collaborazione, funzionale alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, sgravando la cancelleria dalla ricerca delle precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio e dall’individuazione dell’ultima manifestazione di volontà dell’imputato.

Secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite, l’onere può essere assolto con il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione e alla sua collocazione nel fascicolo, purché tale richiamo sia chiaro, inequivoco e permetta, senza difficoltà o indagini, di individuarle con immediatezza, sì da consentire la rapida e certa notificazione. È escluso l’orientamento più restrittivo che imponeva, anche per l’imputato non giudicato in assenza, il deposito di una nuova dichiarazione.

Il Collegio esclude di rimettere la decisione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., ravvisando la compatibilità del principio con le esigenze di ragionevolezza e proporzionalità riconosciute dalla giurisprudenza della Corte EDU in tema di diritto di accesso alla giustizia (Corte EDU, Succi c. Italia; Philis c. Grecia; Naït-Liman c. Svizzera).

Nel caso concreto, l’atto di impugnazione si limitava a indicare il luogo di domicilio del ricorrente, senza specificare quando e in quale circostanza fosse stata effettuata la dichiarazione né la sua collocazione processuale, rimettendo di fatto alla cancelleria la ricerca e la scelta dell’atto. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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