Confisca per equivalente per fatture inesistenti e profitto dell’emittente (Cass. pen. Sez. III n. 33409 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti deve essere commisurata all’utilità economica effettivamente conseguita dall’emittente e non al risparmio d’imposta realizzato dall’utilizzatore delle fatture. Il profitto confiscabile è individuato nel vantaggio che l’emittente trae dalla regolarizzazione cartolare di precedenti vendite in nero, con conseguente conformità della misura all’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000. È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso che contesti la determinazione del profitto e il rapporto di proporzionalità senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e senza indicare i beni confiscati e il loro valore. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, sorretto da un giudizio prognostico negativo sulla personalità del condannato, costituisce valutazione non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, decidendo sull’impugnazione dell’imputato avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Padova resa a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere per uno dei reati tributari contestati perché estinto per prescrizione, eliminando la relativa confisca, rideterminava la pena per i reati residui e confermava nel resto la condanna.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, con i quali ha contestato l’affermazione di responsabilità per le fatture relative a operazioni inesistenti, la qualifica di amministratore di fatto della società, la confisca per equivalente del profitto, il diniego delle attenuanti generiche e il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la violazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e la dedotta illogicità della motivazione, dichiarandoli inammissibili per genericità. Il ricorrente si è limitato ad affermare l’insufficienza degli elementi probatori senza confrontarsi con le risultanze istruttorie e con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui i motivi di ricorso sono generici non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U n. 8825 del 2017). Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva illustrato il sistema illecito posto in essere dal sodalizio, cui la società riconducibile al ricorrente aveva stabilmente aderito, mediante conversazioni intercettate, documentazione contabile e dichiarazioni confessorie, spiegando la natura soggettivamente inesistente delle operazioni, realizzate tramite società filtro interposte a fini evasivi.
Il terzo motivo, relativo alla confisca, è stato dichiarato inammissibile. La Corte d’appello aveva chiarito che la misura non corrisponde al profitto tratto dall’utilizzatore delle fatture, bensì all’utilità economica ricavata dall’emittente dalla loro emissione. Il profitto è stato correttamente individuato nel vantaggio conseguito dalla stessa emittente mediante la regolarizzazione di precedenti vendite in nero, in conformità all’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000. Quanto alla determinazione del profitto, il profilo non era stato devoluto al giudice d’appello, con conseguente preclusione della relativa doglianza.
Il quarto motivo, concernente le attenuanti generiche, è stato parimenti dichiarato inammissibile: il diniego è stato giustificato con la gravità delle condotte, caratterizzate da serialità e sistematicità, e con la personalità negativa del ricorrente, gravato da precedenti per reati connessi ad attività d’impresa. Sul punto la Corte ha richiamato il principio per cui la motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione, se congrua e non contraddittoria, non è sindacabile nel giudizio di legittimità.
Infine, il quinto motivo è stato rigettato nel merito. La Corte d’appello non si è limitata a richiamare la gravità dei fatti e i precedenti penali, ma ha formulato il prescritto giudizio prognostico negativo sulla idoneità rieducativa della pena sostitutiva proposta, conducendolo in relazione alla specifica pena richiesta e ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.; valutazione non sindacabile nel merito in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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