Fumus del vincolo associativo e esigenze cautelari nel riciclaggio (Cass. pen. Sez. 3 n. 10303 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento del tribunale del riesame che, in esito ad annullamento con rinvio, motivi sulla gravità indiziaria anche mediante integrale rinvio al provvedimento annullato per ragioni processuali, non è nullo se la valutazione del fumus commissi delicti risulta comunque compiuta. È generico il motivo di ricorso per cassazione che censuri la motivazione del provvedimento cautelare senza confrontarsi con gli specifici elementi indizianti valorizzati dal giudice del riesame. La conferma della custodia cautelare in carcere è legittimamente motivata con riferimento al ruolo apicale dell’indagato nell’associazione, alla capacità di aggirare le limitazioni imposte con gli arresti domiciliari e alla persistenza dei collegamenti con il contesto criminale, nonostante il decorso del tempo.

Il Fatto

L’indagato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che, in esito ad annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, applica la misura della custodia cautelare in carcere per l’ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di reati tributari e di riciclaggio.

Il Tribunale, dopo il rinvio motivato dalla mancata descrizione sommaria dei fatti per uno degli indagati, emana un nuovo provvedimento nel quale valuta la gravità indiziaria per i delitti fine e conferma la misura sulla base del ruolo apicale dell’indagato e delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara infondato il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta nullità dell’ordinanza per mancata motivazione in punto di fumus commissi delicti, la Corte rileva che il Tribunale del riesame ha svolto un’ampia valutazione riguardo a tutte le contestazioni per le quali il GIP aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria, mediante integrale rinvio al provvedimento annullato per ragioni processuali.

La Corte osserva inoltre che il ricorrente non si confronta con gli elementi indizianti valorizzati dal Tribunale, quali il ruolo di amministratore di fatto di numerose società, lo svuotamento dei conti e il trasferimento di somme all’estero, il coordinamento delle retrocessioni e la predisposizione di documenti fiscali fittizi. La motivazione dell’ordinanza impugnata, svolta dalla pagina 12 alla pagina 23, risulta quindi completa e il primo motivo è generico.

Con riferimento al secondo motivo, concernente l’illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valorizzato il ruolo apicale dell’indagato, il collegamento con il narcotraffico e, in particolare, la circostanza che la condotta sia stata realizzata in costanza della misura degli arresti domiciliari, dimostrando la capacità di aggirare le limitazioni imposte e la persistenza dell’attività illecita. Il Tribunale ha inoltre motivato i profili differenziali rispetto alla posizione del coindagato, basati sui precedenti penali dell’indagato, e ha correttamente escluso che il decorso del tempo possa determinare una certa rescissione dei legami con il contesto criminale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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