Riesame delle offerte tecniche e autonomia della nuova commissione di gara (Cons. Stato n. 5366 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione del giudicato che dispone la parziale rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche, la nuova commissione di gara non è vincolata ai criteri e ai parametri valutativi seguiti dalla prima commissione, la cui composizione sia stata ritenuta illegittima. L’autonomia valutativa dei nuovi commissari si esercita secondo il disciplinare di gara e la discrezionalità tecnica, con l’esclusione del confronto a coppie ove la lex specialis abbia optato per il criterio del coefficiente variabile da zero a uno. Il giudice amministrativo non può sindacare le nuove valutazioni se non per manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. La natura immodificabile del punteggio già attribuito a un concorrente non impone alla nuova commissione di raccordarsi ai criteri della prima, né di replicarne il metodo al fine di correggere asserite incoerenze della decisione eseguita.
Il Fatto
La vicenda riguarda la procedura aperta indetta da una azienda sanitaria per l’affidamento del servizio di diagnosi preimpianto occorrente al servizio di procreazione medicalmente assistita. Con una prima sentenza il TAR Emilia-Romagna aveva annullato l’aggiudicazione per illegittimità della composizione della commissione giudicatrice e aveva disposto la parziale rinnovazione delle sole operazioni di valutazione delle offerte tecniche di due concorrenti, escludendo quella del terzo operatore, rimasta immodificabile. La decisione non è stata impugnata e si è consolidata.
La stazione appaltante ha nominato una nuova commissione, che ha rivalutato le due offerte e ha redatto una graduatoria diversa, con aggiudicazione a favore della società poi appellante. Il concorrente escluso dalla rinnovazione ha impugnato l’aggiudicazione e il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando un vizio metodologico nel mancato raccordo con la valutazione della prima commissione. Propongono appello la società aggiudicataria e l’azienda sanitaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i due ricorsi, connessi oggettivamente e soggettivamente perché diretti contro la stessa sentenza. Ricostruisce quindi il perimetro del giudicato: la prima decisione aveva ritenuto illegittimo l’organo di valutazione e aveva imposto la ripetizione dell’esame delle sole offerte di due imprese, senza dettare criteri sul quomodo della nuova valutazione. Nessuna delle parti ha appellato quel dictum, che si è consolidato.
La Corte richiama la giurisprudenza sulla discrezionalità tecnica delle commissioni giudicatrici. Le valutazioni delle offerte sono sindacabili solo se affette da manifesta illogicità, irragionevolezza o se i criteri non sono trasparenti e intellegibili (Cons. Stato n. 2602 del 2018, n. 1661 del 2016, n. 7111 del 2023). Il controllo del giudice è pieno ma non sostitutivo: può ripercorrere il ragionamento dell’amministrazione e verificarne coerenza e attendibilità, senza introdurre un proprio sistema valutativo (Cons. Stato n. 7931 del 2023, n. 2003 del 2022, n. 11091 del 2022).
Passando al merito, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata sconti un errore di fondo: essa compromette lo spazio valutativo della seconda commissione, quasi che questa fosse obbligata a tenere conto dei parametri della prima, il cui operato è stato ritenuto illegittimo. I nuovi commissari dovevano basarsi sul proprio bagaglio tecnico per applicare il criterio del disciplinare, che assegna a ciascun elemento qualitativo un coefficiente variabile da zero a uno. La scelta dell’AUSL è coerente con la Linea Guida ANAC n. 2/2016 ed esclude il confronto a coppie. La natura immodificabile dell’offerta del terzo concorrente non poteva imporre alla commissione di replicare i criteri precedenti per correggere asserite contraddizioni della decisione eseguita.
Il riesercizio del potere in senso conformativo al giudicato lascia salvo il potere della nuova commissione di rideterminarsi secondo proprie valutazioni. Accolto il primo motivo dell’appello della società, resta assorbito l’esame degli altri due. Analogamente è fondato il gravame dell’azienda sanitaria, che ha correttamente censurato la confusione tra intangibilità dell’intera valutazione e intangibilità del solo punteggio, con conseguente violazione dell’autonomia dell’organo. La sentenza è annullata e il ricorso di primo grado rigettato, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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