Bonifica siti contaminati: la Regione non può imporre criteri di analisi del rischio (Cons. Stato n. 5365 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati, la Regione non può imporre l’applicazione di criteri di analisi del rischio più restrittivi di quelli statali previsti dall’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e dall’Allegato 1 alla Parte IV, trattandosi di profili riservati alla competenza esclusiva dello Stato. L’Amministrazione che intenda discostarsi dai criteri ASTM deve svolgere una specifica istruttoria e dare motivazione puntuale sull’idoneità tecnico-scientifica dei criteri alternativi prescelti. La prescrizione che impone la valutazione del percorso di lisciviazione e trasporto in falda è legittima quando non ricorrono più linee di evidenza documentate atte a escludere in modo permanente e certo il fenomeno contaminativo.

Il Fatto

La vicenda origina da uno sversamento di gasolio da un oleodotto, avvenuto in un sito del Comune di Voghera. La società titolare della rete di oleodotti presentava la valutazione di analisi di rischio e il progetto operativo di bonifica ai sensi del piano di caratterizzazione. Nell’ambito della conferenza di servizi, la Provincia di Pavia e l’ARPA regionale esprimevano prescrizioni condizionanti l’approvazione del progetto, richiamando i criteri dettati dalle linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 8/11348 del 2010.

La società impugnava dinanzi al TAR Lombardia le prescrizioni, il verbale della conferenza di servizi e gli atti connessi, contestando la legittimità della disciplina regionale e delle modalità di valutazione del rischio sanitario-ambientale. Il TAR, con la sentenza n. 754 del 28 marzo 2023, accoglieva il ricorso e annullava gli atti, compensando le spese. La Provincia proponeva appello, censurando sul piano del travisamento dei presupposti e del difetto di motivazione le due statuizioni contrarie.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta due autonome questioni. Quanto alla prima, l’appellante sostiene che non vi sia alcuna differenza sostanziale tra il metodo regionale e quello statale, cosicché le prescrizioni sarebbero legittime. La Corte rileva che l’art. 242 del TUA rinvia espressamente, nelle more del decreto ministeriale, ai criteri fissati nell’Allegato 1 alla Parte IV, che contempla il metodo ASTM PS 104.

Il Collegio di prime cure aveva già accertato che gli atti impugnati avevano applicato criteri diversi da quelli ASTM senza svolgere alcuna istruttoria e senza motivare sull’idoneità tecnico-scientifica dei metodi alternativi. La censura provinciale non confuta il riparto di competenze, limitandosi a negare la diversità dei sistemi. La Corte accerta invece che le due metodologie sono non sovrapponibili: la disciplina regionale somma i rischi di tutte le matrici e vie di esposizione, mentre l’ASTM li considera separatamente secondo parametri universalmente condivisi.

Tale divergenza non impedisce in astratto l’uso del metodo regionale, ma rende necessaria una motivazione specifica della scelta e una verifica preventiva dell’idoneità tecnica del criterio. La prescrizione regionale, ove applicata, potrebbe alterare il metodo di calcolo codificato nei software diffusi e rendere il procedimento più gravoso. Da qui il rigetto del primo motivo d’appello.

Il secondo motivo è invece fondato. Le linee guida ministeriali consentono di escludere il percorso di lisciviazione solo in presenza di più linee di evidenza documentate. La Corte valorizza gli elementi addotti dall’Amministrazione: contaminanti in profondità fino a contatto dell’acquifero, superamenti delle CSC a quote prossime alla falda. Tali dati, chiari precisi e concordanti, non risultano confutati dalla società. Il mancato rilievo attuale di superamenti nelle acque sotterranee non basta a escludere il rischio futuro.

In parziale riforma, la Corte riconosce la ragionevolezza e legittimità della seconda prescrizione, non ricorrendo linee di evidenza atte a escludere in modo permanente e certo la contaminazione della falda. L’appello è quindi accolto solo in parte, con conferma della sentenza di primo grado per il resto e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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