Il riesame deve recepire l’annullamento giurisdizionale del diniego presupposto (TAR Puglia n. 445 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di diniego dell’autorizzazione ex art. 134 TULPS per la gestione di un istituto di vigilanza privata è illegittimo quando riproduce le medesime ragioni già caducate dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato sull’annullamento del diniego presupposto. L’Amministrazione, chiamata al riesame in esecuzione dell’ordine cautelare, non può ignorare l’esito del giudizio intervenuto nelle more e deve recepirlo. La circostanza che il secondo diniego sia stato adottato prima della pubblicazione della sentenza di annullamento non ne sana il vizio, poiché la relativa motivazione è integralmente smentita dalla decisione del giudice.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva in data 13.10.2020 alla Prefettura di Foggia il rilascio dell’autorizzazione di polizia per gestire un istituto di vigilanza privata, ai sensi dell’art. 134 TULPS. L’Amministrazione negava il titolo ritenendo carente il requisito professionale di cui all’allegato B del D.M. n. 269/2010 in capo al titolare, institore o direttore tecnico, perché lo stage operativo sarebbe stato svolto presso un istituto privo della medesima autorizzazione.
Il primo diniego veniva impugnato davanti al TAR Puglia e annullato con sentenza n. 800 del 23 maggio 2023. Tra l’udienza di merito e il deposito della decisione, in esecuzione dell’ordine di riesame contenuto nell’ordinanza cautelare n. 341/2022, la Prefettura adottava il 20.04.2023 un nuovo provvedimento di rigetto, fondato sulle stesse argomentazioni di lì a poco sconfessate. La società impugnava il secondo diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame in linea con la seconda ordinanza cautelare n. 242 del 20 giugno 2024 e rinvia, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., all’iter argomentativo della sentenza n. 800/2023. Quest’ultima non era ancora pubblicata quando il secondo diniego fu adottato, ma ne smentisce integralmente le ragioni.
La sentenza oggetto di impugnazione si fonda, in modo palese, sulle stesse motivazioni poste a base del diniego precedente, già bocciate dalla Sezione. Il vulnus non è quindi solo argomentativo: manca qualsiasi autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione, che ha riproposto lo schema valutativo già ritenuto illegittimo.
La seconda ordinanza cautelare aveva già evidenziato la sopravvenuta inconsistenza del diniego alla luce degli esiti del giudizio concluso con l’annullamento dell’originario titolo negativo. La Prefettura non ha mai dato seguito al riesame disposto in quella sede. Il Collegio ne trae la conferma dell’illegittimità dell’atto gravato.
L’accoglimento comporta l’annullamento del diniego impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della società ricorrente, in solido a carico del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Foggia, con compensazione rispetto alla Questura di Foggia. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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