Carta docente e giudizio di ottemperanza nel pubblico impiego (TAR Lombardia n. 2915 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto un beneficio economico, qualora sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento, anche parziale. In caso di perdurante inerzia, il tribunale assegna un termine per adempiere e nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, che provvede entro il termine indicato, a spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Milano, con sentenza passata in giudicato, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio economico della Carta Docente, pari a euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La sentenza veniva notificata all’amministrazione, che rimaneva inerte. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun pagamento, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, era decorso senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun adempimento. La documentazione versata in atti ha confermato l’assenza di pagamenti, anche parziali, e l’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Il credito, pertanto, non risultava contestato nell’an e nel quantum. Il tribunale ha quindi accertato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, che dovrà dare corso al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
La nomina anticipata del commissario ad acta risponde alla necessità di garantire l’effettività della tutela, evitando che il creditore debba instaurare un nuovo giudizio in caso di inadempimento.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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