Incompatibilità del difensore indagato per favoreggiamento di coindagato (Cass. pen. Sez. II n. 23424 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È incompatibile, ai sensi dell’art. 106, comma 1, cod. proc. pen., il difensore di fiducia che, nel medesimo procedimento, sia a sua volta indagato per favoreggiamento commesso in favore di un soggetto coindagato con l’assistito, poiché la situazione integra un sotteso conflitto di interessi che pregiudica l’effettività della difesa. Non è sufficiente a integrare l’incompatibilità la semplice diversità di posizioni giuridiche o di linee difensive tra più imputati: occorre che la versione difensiva di uno sia inconciliabile con quella degli altri, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile. La declaratoria di incompatibilità non richiede, pertanto, la contestazione di reati in concorso con il difensore.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 18.02.2026, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso il provvedimento con cui il g.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il concorso in delitti di ricettazione.
Nel corso dell’udienza camerale il pubblico ministero aveva eccepito l’incompatibilità tra l’indagato e il suo difensore di fiducia, poiché quest’ultimo risultava iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento a vantaggio di un soggetto coindagato con l’assistito. Il Tribunale aveva dichiarato l’incompatibilità, invitando l’indagato a nominare seduta stante un nuovo difensore. Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 106 cod. proc. pen., sostenendo l’inconferenza del precedente valorizzato dal Tribunale, nel caso di specie non essendovi contestazioni di reati in concorso con il difensore. Ha inoltre lamentato la lesione del diritto di difesa per la mancata concessione di un termine a difesa al nuovo nominato, costretto a preparare l’esposizione orale in dodici minuti.
La Corte ha ritenuto infondata la prima doglianza. Pur confermando l’esito decisorio, il Collegio ha precisato che la situazione di incompatibilità deriva da un sotteso conflitto di interessi: il difensore era indagato, nel medesimo procedimento, per favoreggiamento a favore di un soggetto individuato quale concorrente dell’assistito in due episodi di ricettazione. Né la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente, né quella citata nell’ordinanza sono parse di ausilio, riferendosi a fattispecie dissimili.
La Corte ha piuttosto valorizzato la Corte cost. n. 522 del 1995, secondo cui l’incompatibilità sussiste sia quando investe la posizione di più imputati rispetto al difensore comune, sia quando riguarda la posizione di più imputati dei quali uno, avendo la qualità di avvocato, sia stato nominato difensore dall’altro. L’assunzione della difesa di un coimputato da parte di un imputato in posizione di conflitto di interessi equivale all’assunzione della difesa di più imputati in posizioni incompatibili.
Quanto alla seconda censura, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata e aspecifica: almeno dodici giorni prima dell’udienza il difensore era stato edotto della situazione di incompatibilità e invitato a rimuoverla. La decisione non è dunque intervenuta a sorpresa.
Il Collegio ha poi dichiarato aspecifiche le censure sulla gravità indiziaria, non potendosi valutare i dati probatori in modo separato e parcellizzato, ma dovendosi apprezzarli globalmente secondo canoni logici ai fini dell’art. 273 cod. proc. pen. Parimenti generiche sono state ritenute le doglianze sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura più afflittiva, non equiparandosi l’attualità del pericolo di reiterazione all’imminenza del pericolo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 106 c.p.p. – Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure