Rifiuti su area altrui: il curatore risponde della rimozione (Cons. Stato n. 1 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e in continuità con i principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 3 del 26 gennaio 2021, la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento non solo quando l’abbandono è avvenuto su aree di proprietà dell’imprenditore poi entrate nella massa attiva, ma anche quando è stato compiuto su aree di proprietà di terzi in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all’imprenditore la detenzione dell’area, autorizzando il deposito temporaneo e prevedendo il successivo obbligo di rimozione. Per individuare il detentore dei rifiuti occorre avere riguardo all’inerenza degli stessi all’attività economica svolta, secondo le direttive 2004/35/CE e 2008/98/CE, ed è irrilevante che i rifiuti siano stati collocati in aree non appartenenti all’imprenditore fallito. La responsabilità non presuppone l’apprensione fisica dei rifiuti né l’acquisizione del fondo alla massa attiva.
Il Fatto
Una società appaltatrice collocava lecitamente le rocce da scavo su un’area di proprietà di un terzo, con autorizzazione al deposito temporaneo e obbligo contrattuale di successiva rimozione. I rifiuti non venivano rimossi. La società era dapprima ammessa al concordato preventivo e poi dichiarata fallita. Il comune, dopo aver riattivato il procedimento, ingiungeva alla curatela la rimozione ai sensi dell’art. 192 del codice dell’ambiente.
Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso della curatela, escludendo la responsabilità perché l’area non era mai entrata nella detenzione del fallimento. Il comune appellava, invocando il principio “chi inquina paga”. La IV sezione rimetteva la questione all’Adunanza plenaria.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza plenaria richiama la sentenza n. 3 del 2021, che aveva affermato la responsabilità del curatore in ragione della detenzione del bene immobile inquinato, e ne ribadisce i principi. La fattispecie esaminata allora costituiva l’ipotesi normale, ma non l’unica: la responsabilità va affermata ogni volta che i rifiuti siano stati detenuti dall’impresa poi fallita, anche quando li abbia lecitamente collocati su terreno altrui con obbligo contrattuale di rimozione.
La Corte ritiene non pertinenti i principi in materia di bonifica enunciati dalla Adunanza plenaria n. 10 del 2019, resa in una fattispecie di successione tra distinti soggetti giuridici. La detenzione dei rifiuti, secondo la definizione dell’art. 3, par. 1, punto 6, della direttiva 2008/98/CE, prescinde dalle nozioni nazionali di possesso e detenzione e si fonda sull’inerenza del rifiuto al ciclo produttivo dell’operatore.
Nessuna disposizione europea o nazionale richiede che il terreno sia acquisito alla massa attiva: diversamente, si aprirebbero ampie aree di non applicazione del principio “chi inquina paga”. La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia UE del 29 luglio 2024, C-713/22, e il criterio del beneficio, nonché la Corte cost. n. 105 del 2024 sul carattere prioritario della tutela ambientale, vincolo per tutte le pubbliche autorità, curatore compreso.
La disciplina fallimentare, volta alla par condicio creditoria, va coordinata con la disciplina pubblicistica ambientale. L’art. 192 configura l’abbandono come illecito amministrativo, con sanzioni penali previste dall’art. 255 per l’inottemperanza all’ordine. La responsabilità personale del curatore per la mancata esecuzione precede il profilo patrimoniale dell’esecuzione in danno. La Corte esclude infine che si tratti di indiscriminata ricerca dei rifiuti, poiché il curatore conosceva le circostanze e la transazione ne aveva trattato.
La sentenza di primo grado è quindi riformata nei principi, con restituzione degli atti alla sezione deferente ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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