Rifiuto IBAN SEPA estero per addebito rate e cessazione materia del contendere (ABF Collegio di Torino n. 378 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, quando l’intermediario dia seguito alla richiesta del cliente con effetto vincolante, rendendo satisfattive le domande proposte, il Collegio può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare l’eccezione di inammissibilità. Il Collegio può preferire la ragione più liquida rispetto alle questioni preliminari, privilegiando la definizione del merito ove la controversia risulti superata nei fatti. La condotta dell’intermediario che riconosca l’erroneità del rifiuto opposto e vi ponga rimedio integra il presupposto della cessazione, ove il riconoscimento sia espresso con efficacia vincolante.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto all’intermediario di impostare, quale conto di addebito delle rate di un finanziamento personale, un conto corrente a sé intestato radicato in Germania e rientrante nell’area SEPA. L’intermediario aveva opposto un rifiuto, rappresentando che i propri sistemi accettavano esclusivamente rapporti con IBAN italiano.
Il cliente aveva contestato la condotta con reclami, ritenendola contraria al Regolamento UE 260/2012, che vieta discriminazioni tra rapporti operanti nell’area SEPA. L’intermediario, nelle controdeduzioni, aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, nonché dedotto che il rifiuto era frutto di un mero errore e che l’utilizzo dell’IBAN estero era invece consentito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediario, secondo cui il ricorrente avrebbe prodotto soltanto in sede di ricorso la comunicazione del 14.03.2025 con cui l’ufficio prestiti aveva riscontrato negativamente la richiesta, impedendo alla banca di contestualizzare la contestazione in fase di reclamo. Su tale questione il Collegio sceglie di non pronunciarsi.
Il Collegio ritiene, infatti, preferibile procedere per la ragione più liquida e passa direttamente al merito. In questa prospettiva, rileva che in sede di controrepliche l’intermediario ha documentato come la richiesta di variazione del cliente abbia avuto effettivo seguito, con variazione dell’IBAN di addebito delle rate del finanziamento, e che il mandato di addebito era esclusivamente in attesa della conferma di “aggancio” da parte dell’intermediario domiciliatario.
Il Collegio sottolinea che l’intermediario aveva inizialmente ammesso che il contenuto della comunicazione di rifiuto non era corretto e che l’utilizzo di un IBAN rientrante nell’area SEPA per l’addebito delle rate era liberamente consentito. La condotta successiva ha dunque dato soddisfazione alle domande del ricorrente.
Alla luce di quanto dichiarato dall’intermediario con effetto vincolante, il Collegio ritiene che debbano ritenersi superate le pretese azionate, avendo le domande del ricorrente trovato ampia soddisfazione. Su questa base dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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