Spese di lite sotto i minimi tabellari e liquidazione equitativa in appello (Cons. Stato n. 5325 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di spese processuali il giudice amministrativo conserva un ampio potere discrezionale, ma, una volta disposta la condanna, deve riferirsi ai parametri del D.M. n. 55/2014 e può discostarsene solo con motivazione adeguata. Il limite normativo alla liquidazione simbolica è dato dall’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta somme non consone al decoro della professione. La riduzione fondata sul solo carattere seriale del contenzioso, priva di ulteriore argomentazione, è immotivata e lede l’effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 della CDFUE. L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato l’inderogabilità dei minimi, ma non consente liquidazioni manifestamente inferiori ai valori tabellari senza indicazione dei criteri seguiti.

Il Fatto

Il TAR Liguria ha accolto il ricorso di primo grado proposto da una docente per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta del docente; ha però liquidato le spese di lite in soli 500,00 euro, “in considerazione del carattere seriale della controversia”.

La parte ricorrente, a mezzo del difensore antistatario, ha impugnato la sentenza nella parte relativa alla refusione delle spese, ritenendola solo simbolica e inferiore ai minimi tariffari, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di 1.189,00 euro oltre oneri di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampio potere discrezionale del giudice nella statuizione sulle spese, comprensivo della possibilità di compensarle in presenza di giusti motivi. Questo potere non è però illimitato quando la condanna sia stata disposta.

In tal caso il giudice è tenuto a considerare il D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, e i criteri generali delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, nonché del numero e della complessità delle questioni trattate.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 della legge n. 27/2012 e la successiva disciplina dell’art. 13 della legge n. 247/2012 hanno fatto venir meno l’inderogabilità dei minimi. Ciò non significa che i parametri ministeriali siano irrilevanti: essi restano il riferimento, derogabile solo motivatamente.

Il Collegio prende quindi posizione sulla giurisprudenza richiamata dalla parte appellante, secondo cui le previsioni dei decreti ministeriali richiederebbero un’interpretazione conformatrice alla superiore disciplina di legge. Ammettere che un atto amministrativo di secondo grado vincoli il giudice oltre le previsioni primarie contrasterebbe con il sistema delle fonti e con i principi di libertà e concorrenza degli artt. 2 e 41 Cost.

Il punto decisivo è però un altro. La liquidazione del TAR, manifestamente inferiore ai valori tabellari e priva di reale motivazione, vanifica gli effetti dell’ordinanza CGUE del 18 maggio 2022 e incide sull’effettività della tutela giurisdizionale, tanto più quando l’Amministrazione abbia continuato a negare ragioni già riconosciute al cittadino. La serialità del contenzioso non giustifica la compensazione, ma semmai aggrava la responsabilità dell’Amministrazione in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.

L’appello è pertanto accolto in parte e la liquidazione equitativa è rideterminata in 800,00 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado sono compensate, tenuto conto del solo parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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