Rilascio alloggio ERP occupato senza titolo: giurisdizione al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3789 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa da chi si oppone al provvedimento con cui l’ente gestore dell’edilizia residenziale pubblica ordina il rilascio di un alloggio occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. L’ordine di rilascio è atto imposto dalla legge e non espressione di discrezionalità amministrativa, sicché la posizione dell’occupante è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. La regola vale anche quando l’interessato deduca l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi, eventualmente disapplicabili dal giudice ordinario, e quando alleghi di possedere i requisiti per l’assegnazione o per la regolarizzazione. La vicenda resta estranea al procedimento amministrativo di assegnazione e si svolge in un ambito puramente paritetico. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna davanti al TAR Lombardia il decreto con cui l’Aler Milano gli ha ordinato di rilasciare entro dieci giorni un alloggio sito in Milano, occupato senza titolo in assenza di un atto di assegnazione o di un provvedimento che ne legittimasse la detenzione. Il provvedimento è adottato ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Regionale n. 4/2017 e contiene l’avvertenza che, in difetto, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata, costituendo titolo esecutivo.
Il ricorrente deduce eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento di potere e violazione del legittimo affidamento. Riconosce di non essere destinatario di alcun provvedimento di assegnazione, ma espone di essere figlio dell’originaria intestataria del contratto di locazione, deceduta, con la quale ha convissuto e che ha assistito in quanto invalida, corrispondendo i ratei di affitto. Allega di aver chiesto al Comune di Milano il cambio di residenza presso l’alloggio e di aver confidato nella positiva conclusione della procedura, ritenendo di poter subentrare nell’assegnazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Regolamento Regionale richiamato. L’Aler si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio il Collegio rileva d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione, previo avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il thema decidendum si concentra quindi sulla sola questione di giurisdizione, che il Tribunale risolve in senso sfavorevole al ricorrente.
Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, richiamata nel testo: la controversia introdotta da chi si oppone al provvedimento di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo appartiene al giudice ordinario, perché è contestato il diritto di agire esecutivamente e l’ordine di rilascio è atto imposto dalla legge, non esercizio di un potere discrezionale che richieda una valutazione del pubblico interesse. Il principio è ribadito da Cass., Sez. un., n. 14956 del 2011, Cass., Sez. un., n. 24148 del 2017, Cass., Sez. un., n. 9683 del 2019, Cass., Sez. un., n. 14267 del 2019, nonché dalle ordinanze Cass., Sez. un., n. 621 del 2021 e Cass., Sez. un., n. 20761 del 2021.
Il Tribunale sottolinea che la regola opera anche quando l’interessato, per paralizzare la pretesa di rilascio, alleghi di possedere i requisiti per l’assegnazione o per la regolarizzazione. La vicenda si colloca fuori dal procedimento amministrativo di assegnazione, nel quale l’occupante potrebbe vantare un interesse pretensivo alla collocazione in graduatoria. Qui manca un qualsiasi atto che abbia legittimato l’occupazione e la domanda non investe un provvedimento di assegnazione, inesistente nella fattispecie.
Da ciò deriva che la vicenda non è caratterizzata dalla spendita di pubblici poteri né dall’esercizio della discrezionalità amministrativa, e che in capo al ricorrente non si configura una posizione di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo. La controversia resta confinata nell’ambito dei rapporti paritetici, poiché tende solo a negare la facoltà dell’Azienda di agire esecutivamente, contrapponendovi una posizione di diritto soggettivo. Il Collegio richiama sul punto anche propri precedenti e decisioni del TAR Lazio.
Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. La minima attività processuale e l’esito in rito giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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